Civile

Fallimento, il creditore tardivo può impugnare il credito altrui ammesso tempestivamente

Il regime applicato a chi trasmette la domanda di ammissione oltre il termine di 30 giorni prima dell'udienza di verifica è il medesimo

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di Paola Rossi

La Cassazione afferma la piena facoltà dei creditori tardivi a impugnare i crediti ammessi al passivo fallimentare. Con la sentenza n. 41511/2021 i giudici di legittimità affermano alcuni principi di diritto sul punto oggetto della controversia, compresa la precisazione che il regime vigente non distingue le due categorie di creditori (tempestivi e tardivi) in ordine al perimetro delle opposizioni, che possono riguardare crediti incontestabilmente altrui e non solo quelli di cui sia rivendicata la titolarità in capo all'opponente.

Punti chiave della decisione
Solo il creditore che non abbia affatto domandato di essere ammesso al passivo è privo di interesse a impugnare gli altri crediti concorsuali.
L'impugnazione di un credito ammesso tempestivamente può essere esercitata anche dal creditore tardivo: contestualmente alla proposizione della domanda di ammissione o comunque prima che questa sia stata esaminata e decisa.
Il limite temporale per la presentazione delle domande (tardive) è quello di sei mesi dalla dichiarazione di esecutività dello stato passivo definito.

Il regime identico per le due categorie di creditori
Ante riforma la situazione risolta dai giudici era in verità improspettabile. Infatti, prima della novella del 2006, erano tardive solo le domande presentate dopo la dichiarazione di esecutività e l'impugnazione dei crediti ammessi poteva avvenire solo entro 15 giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria.
Al contrario nel regime vigente sono tardive le domande di ammisione poste oltre il termine di 30 giorni precedenti la data di fissazione dell'udienza di verifica delle passività. Nulla osta quindi che il creditore terdivo possa contestare i crediti altrui prima che sia emesso il decreto di esecutività del piano.

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