False dichiarazioni e non falso ideologico se la Scia non è veritiera
Il privato che allega alla Segnalazione certificata di inizio attività, cosiddetta Scia, una dichiarazione mendace, in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio della specifica attività indicata, non commette il reato di falso ideologico in atto pubblico, ex articolo 483 del codice penale, ma quello di falsa dichiarazione sulle proprie qualità personali, ex articolo 496 del Cp. Ciò in quanto la Scia non partecipa alla formazione dell'atto pubblico essendo una mera comunicazione del privato. Questo è quanto si afferma nella sentenza n. 274/2019 del Tribunale di Campobasso.
Il caso - Protagonista della vicenda è un uomo, il quale veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di falso ideologico in atto pubblico, ex articolo 483 codice penale, per aver inoltrato allo Sportello unico delle Attività produttive del proprio comune una Scia relativa all'apertura di un'attività di commercio elettronico di autoveicoli, attestando falsamente di non aver riportato condanne penali. All'esito del processo, accertata l'effettiva dichiarazione mendace in ordine ai requisiti morali per l'avvio dell'attività commerciale, il Tribunale condannava l'imputato, procedendo però prima alla riqualificazione giuridica del reato contestato.
La Scia è atto privato - La Scia, spiega il giudice, come previsto dall'articolo 19 della legge n. 241/1990, è quella dichiarazione che consente ai privati di iniziare un'attività senza attendere i tempi delle verifiche da parte degli enti competenti, la quale sostituisce autorizzazioni di ogni tipo, salvo il potere delle pubbliche amministrazioni di verificare ex post la correttezza delle autocertificazioni e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività. Tale meccanismo comporta che la Scia non sia qualificabile come un atto amministrativo, bensì come un «mero atto comunicativo», autosufficiente per l'inizio dell'attività, che può solo successivamente essere vietata, all'esito negativo dei controlli effettuati, proprio come accaduto nel caso di specie.
Tale qualificazione giuridica si ripercuote, prosegue il Tribunale, anche sul piano penale. Difatti, così configurata la Scia, assieme a tutti i suoi allegati, non è destinata ad incidere, direttamente o indirettamente, sulla formazione dell'atto pubblico, trattandosi semplicemente di un atto del privato. Ciò comporta che il reato che si configura in caso di false dichiarazioni in sede di Scia non è quello del falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, come ipotizzato dalla Procura, bensì quello di false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, punito, tra l'altro, più severamente.
Tribunale di Campobasso – Sezione penale - Sentenza 15 maggio 2019 n. 274