Falso in autorizzazioni amministrative se il permesso di sosta è fotocopiato
La falsificazione materiale da parte di un privato di un contrassegno di autorizzazione per il parcheggio di autoveicoli integra il reato di falso materiale del privato in autorizzazioni amministrative. L'individuazione delle aree di parcheggio con sosta subordinata al pagamento di una somma di denaro è, infatti, una potestà pubblicistica le cui deroghe sono da ricondursi alla nozione di autorizzazioni amministrative. A chiarirlo è la Corte d'appello di Taranto con la sentenza 206/2015 che ha confermato la condanna ai sensi dell'articolo 489 del codice penale in relazione agli articoli 482 e 477 del Cp, per un automobilista che aveva utilizzato un contrassegno di permesso di sosta dei residenti fotocopiato
Il caso - A scoprire la falsità del permesso di sosta erano state una ausiliaria del traffico e una agente della Polizia municipale che si erano insospettite perché, nonostante il contrassegno era ben confezionato e plastificato con le stesse modalità utilizzate per il rilascio dell'originale, riportava una diversa tonalità del colore verde aveva una strana punteggiatura sullo sfondo. In seguito alle verifiche del caso, il permesso si scopriva falso e così il proprietario dell'autovettura veniva condannato dal tribunale per falso materiale del privato in autorizzazioni amministrative.
Le motivazioni - In appello l'automobilista cerca di ottenere una sentenza favorevole puntando sulla inidoneità della fotocopia a trarre in inganno gli ausiliari del traffico e sulla configurazione di scrittura privata dello stesso, con conseguente improcedibilità per difetto di querela. La corte tuttavia conferma la sentenza impugnata.
Per quanto concerne la portata decettiva del contrassegno, i giudici osservano che gli ausiliari della sosta notarono sì la differenza di colore, ma rilevarono la contraffazione solo in seguito al controllo del documento, ragion per cui non può esserci nel caso di specie quel falso grossolano non idoneo ad ingannare la platea dei suoi diretti destinatari.
Per quanto concerne la natura dell'atto contraffatto, i giudici spiegano che «l'individuazione delle aree di parcheggio ove la sosta è subordinata al pagamento di una somma di denaro e la possibilità di prevedere deroghe … costituisce una potestà pubblicistica» tra cui rientra anche la potestà di rilasciare permessi ai residenti sotto forma di autorizzazioni amministrative «atteso che il suo rilascio può formare oggetto di una sostanziale delega, che interviene allorquando alla pubblica amministrazione e il privato intercorra una convenzione» per l'esercizio del parcheggio.
Corte d'Appello di Taranto - Sezione penale - Sentenza 13 aprile 2015 n. 206