Penale

Falso guaritore: scatta la truffa e non l'estorsione

La Cassazione chiarisce che scatta il reato di truffa vessatoria e non quello di estorsione per il falso guaritore che si fa pagare dalle vittime

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di Marina Crisafi

Falso guaritore promette di guarire con amuleti e pozioni, facendosi pagare? Non è estorsione ma truffa vessatoria. È quanto ha chiarito la seconda sezione penale della Cassazione (con sentenza n. 3489/2023) accogliendo il ricorso dell’imputato avverso la condanna per estorsione inflittagli dalla corte d’appello di Ancona.

  La vicenda
L’uomo si rivolge al Palazzaccio lamentando la valutazione da parte della corte di merito dell’attendibilità delle dichiarazioni e della credibilità delle persone offese, posto che le stesse erano cadute più volte in contraddizione, denunciando minacce di “mali ingiusti immaginari” senza specificarne il contenuto e, peraltro, essendo costoro a contattare “spasmodicamente l'imputato e non il contrario”.

Inoltre, denuncia il ricorrente alla Suprema corte, non vi era stata nemmeno la determinazione del pregiudizio economico subito dalle p.o. dato che le produzioni documentali attestavano importi assai inferiori rispetto a quanto dalle stesse dichiarato.

E soprattutto, errata sarebbe stata, a suo dire, la qualificazione giuridica dei fatti che non potevano essere valutati alla stregua di estorsione ma al più “come truffe con prospettazione di un pericolo immaginario - atteso - che detto pericolo avrebbe esclusivamente influito sul processo di formazione della volontà deviandolo attraverso l’induzione in errore, non essendo in alcun modo stato escluso che il ricorrente si fosse presentato come guaritore e si fosse adoperato nei confronti delle parti offese offrendo amuleti e pozioni”.  

 

La decisione
Per gli Ermellini il ricorso è fondato.

Fondata è infatti la questione relativa alla qualificazione giuridica dei fatti, posto che “sussiste la truffa vessatoria ove l'agente - come nel caso di specie - rappresenti il pericolo di un evento dannoso, di norma correlato all'azione di forze occulte e tali da poter essere individuate come non reali, la cui concretizzazione prescinde dalla sua volontà”.

Si configura viceversa “il delitto di estorsione tutte le volte in cui l'agente rappresenti il pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi appare come da lui dipendente (cfr., tra le altre, Cassazione n. 24624/2020).

Da qui l’accoglimento del ricorso e l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché, data la riqualificazione del fatto nell’articolo 640, comma 2, del Cp, il reato è estinto per prescrizione.

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