Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1.2.3. Riforma Cartabia. Ammissibilità della domanda di divorzio in sede di separazione consensuale
4.Polizza assicurativa, donazione indiretta e rappresentanza
5.Mantenimento e costituzione di una nuova famiglia
6. PMA e importanza al mantenimento dei legami con il genitore sociale
7. Limiti alla divisione della casa coniugale
8. Ammonimento di una madre ostacolante ex art. 709 ter c.p.c.
1. e 2. RIFORMA CARTABIA– Ammissibile la domanda di divorzio in sede di separazione consensuale
(artt. 2 e 3, n. 2, lett. b, L. 1 dicembre 1970 n. n. 898; Cpc, artt. 473-bis.4, 473-bis.19, 473-bis.51)
La disciplina contenuta all'interno del 473 bis. 49 c.p.c. è applicabile anche nel caso in cui il procedimento si instauri su domanda congiunta delle parti.
Tribunale Vercelli, sentenza 17 maggio 2023 n. 230 - Presidente Relatore Tamagnone
Tribunale di Treviso, sentenza 8 giugno 2023 - Pres. e rel. Fabbro
3. RIFORMA CARTABIA - Nessun elemento in favore del cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio
(Cpc, artt. 473- bis.12, 473-bis.16, 473-bis.49, 473-bis.51)
Secondo il Tribunale di Ferrara, il fatto che il legislatore delegante abbia utilizzato i termini "ricorrente" e "convenuto" ed abbia posto il criterio di prevedere l'autonomia dei diversi capi della sentenza e di specificare la decorrenza dei relativi effetti (fra cui, quelli relativi all'assegno di separazione e a quello di divorzio), chiaro indice della volontà di circoscrivere l'istituto del cumolo fra i due giudizi solo a quelli di natura contenziosa.
Nessun elemento in favore del cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio può essere, del resto, ricavato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo ove, nella parte dedicata al commento dell'art. 473-bis. 49, si è precisato che la domanda di divorzio potrà essere decisa dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e il decorso di un anno (e non anche di sei mesi che è la tempistica del procedimento consensuale) dalla comparizione delle parti di fronte al giudice della separazione.
Tribunale di Ferrara, sentenza 31 maggio 2023 n. 406 – Pres. e rel. Scati
NOTA
Secondo un primo orientamento, seguito da alcuni tribunali di merito (Milano, Vercelli, Genova e Lamezia Terme) e da una parte della dottrina, la disciplina contenuta all'interno del 473 bis. 49 c.p.c. è applicabile anche nel caso in cui il procedimento si instauri su domanda congiunta delle parti.
La stessa relazione illustrativa, secondo questo filone interpretativo, avrebbe considerato ammissibile tale procedimento in forza del principio di economia processuale "per la perfetta sovrapponibilità di molte delle domande consequenziali che vengono proposte nei due giudizi e pur nella diversità della domanda, e… Con considerevole risparmio di tempo e di energie processuali".
Vi è un secondo orientamento, sostenuto da una parte della dottrina, e anche dal Tribunale di Ferrara che qui si segnala che ritiene invece, inammissibile il cumulo delle domande congiunte di separazione divorzio, facendo leva su vari aspetti:
1.tale possibilità è ammessa dalla legge soltanto nel caso del procedimento contenzioso;
2. la disciplina dei procedimenti su domanda congiunta è disciplinata dall'articolo 473 bis. 51 c.p.c. che non richiama l'articolo 473 bis. 49 c.p.c.
Inoltre, la legge delega non fa alcun riferimento al cumulo nei procedimenti non contenziosi e quindi, sul punto non ci sarebbero indizi per la sua ammissibilità: in particolare si è sostenuto
"il processo volontario non può contenere una sentenza non definitiva seguita da un rinvio per verificare la sussistenza distanza di sei mesi delle condizioni di procedibilità e quindi da una sentenza definitiva sullo scioglimento, la forzatura va oltre la rottura del sistema"(Cecchella, La babele delle lingue sulla domanda condivisa di separazione scioglimento del matrimonio formulate in un unico procedimento, in www.altalex.com).
4. SUCCESSIONE - Polizza sulla vita e rappresentanza
(Cc, artt. 778, 1322, 1388, 1418, 1920 e 1921)
La polizza sulla vita, come qualunque altro contratto di assicurazione, può essere oggetto di mandato e procura pertanto, la designazione del terzo beneficiario, che potrebbe avvenire direttamente nel contratto o con successivo atto scritto, rivesta le stesse formalità e possa essere parimenti oggetto di una procura
Nel caso in esame, è stata rigettata la richiesta degli attori i quali sostenevano che la modifica della designazione del terzo beneficiario di polizza sulla vita, effettuata dai procuratori generali del contraente, fosse nulla, assimilando tale modifica ad una donazione indiretta.
Tribunale Vercelli, sentenza 13 gennaio 2023 n. 21 - Giudice Fanini
5. MANTENIMENTO DEI FIGLI - Non sempre la nascita di figli dal nuovo partner comporta la modifica delle condizioni di mantenimento
(Cc, art. 337 quinquies)
Quale causa indiretta dell'aggravamento delle condizioni economiche o reddituali del genitore obbligato, suscettibili di determinare la rivisitazione della misura del contributo al mantenimento, può esservi la nascita di nuova prole per effetto della formazione di un nuovo nucleo familiare.
In tali casi non si realizza un effetto di automatica riduzione degli oneri di mantenimento dei figli nati dalla precedentemente unione.
Il giudice sarà chiamato a valutare se vi sia un effettivo depauperamento delle sostanze del genitore, provvedendo ad una rinnovata analisi comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva condizione patrimoniale dell'obbligato consenta, per consistenza, di ritenere irrilevanti i nuovi oneri.
Il nuovo legame dell'obbligato e la conseguente nascita di un altro figlio non costituiscono sempre cause giustificative della modifica dell'assegno di mantenimento a favore del minore nato dalla precedente relazione quando rimanga indimostrato il depauperamento delle sostanze dell'obbligato stesso.
Tribunale di Isernia, decreto 25 maggio 2023 - Pres. Caroppoli; Rel. Cobianchi Bellisari
6. PMA – Sull'importanza di mantenere i legami con il genitore sociale
(Cc, artt. 330, 333)
Il Tribunale partenopeo, in una vicenda relativa ad un minore nato con PMA eterologa in un contesto omogenitoriale, ha richiamato la pronuncia n. 32/2021 della Corte Costituzionale (est. Sciarra) - che ha testualmente affermato che "i nati a seguito di PMA eterologa praticata da due donne versano in una condizione deteriore rispetto a quella di tutti gli altri nati, solo in ragione dell'orientamento sessuale delle persone che hanno posto in essere il progetto procreativo. Essi, destinati a restare incardinati nel rapporto con un solo genitore, proprio perché non riconoscibili dall'altra persona che ha costruito il progetto procreativo, vedono gravemente compromessa la tutela dei loro preminenti interessi" .
Alla luce di ciò, il Tribunale ha ritenuto doverosa la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, affinchè, per quanto di sua competenza ed ai sensi degli artt. 330, 333 e ss., accerti l'esistenza o meno di gravi ripercussioni sul benessere psicofisico del minore, connesse alle condotte genitoriali della donna ( resistente nel procedimento in esame e che aveva portato a termine la gravidanza) in relazione alla necessità di garantire al minore la continuità delle relazioni affettive di riferimento, con la madre intenzionale a prescindere dalle vicende legali della coppia genitoriale, che è e resta tale dal punto di vista sociale ed affettivo, indipendentemente da ogni aspetto legale connesso al riconoscimento sul minore.
Tribunale di Napoli, decreto 31 maggio 2023 n. 406 – Pres. Sdino; Rel. Celentano
7. ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE – Limiti alla divisione della casa coniugale
(Cc, artt. 143, 156, 316- bis, 337-ter, 337-sexies; Cpc, art. 473-bis.39)
Il giudice può limitare l'assegnazione della casa familiare ad una porzione dell'immobile, di proprietà esclusiva del genitore non collocatario, anche nell'ipotesi di pregressa destinazione a casa familiare dell'intero fabbricato, ove tale soluzione, esperibile in relazione del lieve grado di conflittualità coniugale, agevoli in concreto la condivisione della genitorialità e la conservazione dell'habitat domestico dei figli minori ma la decisione sulla possibilità di assegnare una parte limitata dell'immobile è affidata alla valutazione discrezionale del giudice che dovrà il grado di conflittualità esistente e la rispondenza della assegnazione parziale al genitore non affidatario all'interesse dei minori.
Ai fini dell'assegnazione parziale della casa coniugale è necessario, dunque, che l'immobile sia di proprietà esclusiva del genitore non collocatario e che non ci sia una spiccata conflittualità tra i coniugi perché questo renderebbe inopportuna, per il benessere dei figli, una loro vicinanza abitativa.
Non ha rilevanza, in tal caso, nemmeno la comoda divisibilità dell'immobile coniugale mediante la realizzazione di opere edilizie di suddivisione dell'abitazione neppure se poco costose.
Nel caso di specie, non erano integrati i presupposti per poter procedere alla divisione parziale dell'immobile in quanto, l'immobile adibito ad abitazione familiare era di proprietà dei due figli maggiorenni della coppia.
Si ricorda, inoltre, che l'assegnazione parziale della casa familiare serve per tutelare l'interesse del minore a mantenere il proprio habitat domestico e deve essere esclusa qualora essa sia chiesta dal genitore che non vive con il minore allo scopo di riottenere la piena disponibilità di una parte del suo patrimonio e di risparmiare sulle spese abitative.
Il provvedimento si segnala non solo perché richiama alcuni principi in ordine all'assegnazione della casa familiare, ma perché prevedendo una possibile conflittualità tra i coniugi o anche comportamenti ostruzionistici, ha previsto la possibilità di esperire l'art. 473-bis.39 c.p.c., in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio alla prole minorenne od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale: "il Tribunale potrà anche d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente; b) individuare ai sensi dell'articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento; c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75,00 Euro a un massimo di 5.000,00 Euro a favore della Cassa delle Ammende; d) condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, della prole minorenne".
Tribunale Lamezia Terme, sezione unica, sentenza 10 marzo 2023 n. 166 - Pres. Garofalo; Rel. Regasto
8. AFFIDAMENTO DEI FIGLI – Ammonita una madre ostacolante ex art. 709 ter c.p.c.
(Cc, art. 337; Cpc, artt. 709 ter e 614 bis)
Tenuto conto del comportamento ostacolante tenuto dalla madre che impediva un regolare rispetto degli incontri fra il padre e la figlia, il Tribunale scaligero ha disposto che il Servizio sociale monitorasse il nucleo familiare, relazionando con decorrenza semestrale al Giudice tutelare, presso il quale è stata disposta l'apertura di un procedimento ex art. 337 c.c..
Il Tribunale ha accolto la richiesta ex art. 709 ter c.p.c., (nella sua formulazione antecedente la Riforma Cartabia), essendo ingiustificabile e contraddittoria la condotta della madre, ammonendola al rispetto delle modalità di esercizio della genitorialità sulla figlia minore e rigettando l'istanza ex art. 614 bis c.p.c.
Tribunale di Verona, decreto 1 giugno 2023 – Pres. Guerra; Rel. Nappi Quintiliano