Famiglia

Famiglie divise e figli in vacanza: avvisi scritti, tempi da rispettare

Le regole dettate dalla giurisprudenza per consentire ai genitori separati di trascorrere le ferie con i figli

di Giorgio Vaccaro

Arriva l’estate ma le tanto attese vacanze diventano spesso motivo di scontro tra i genitori divisi, rispetto al diritto del minore di stare con l’uno o con l’altro. Per le madri e i padri con i figli minori in affidamento condiviso, le ferie estive rappresentano un momento importante, dato che prevedono un periodo di frequentazione esclusiva fra genitore e figli, più lungo rispetto alla normale alternanza dei fine settimana.

La questione riguarda centinaia di migliaia di bambini e ragazzi, poiché ogni anno sono oltre 100mila i minori coinvolti nelle separazioni e nei divorzi dei propri genitori (nel 2018 sono stati 126.550) e la via dell’affido condiviso è di gran lunga la più utilizzata (oltre il 90% dei casi). Quella delle vacanze estive è quindi un’opportunità preziosa, soprattutto per i genitori di norma non conviventi con i figli, ma va preparata bene per evitare incomprensioni e litigi.

I provvedimenti dei giudici
L’affidamento condiviso è il regime ordinario che regola i rapporti tra genitori e figli nelle crisi familiari. È infatti l’assetto che meglio garantisce ai figli, nati da genitori sposati o no, il diritto alla bigenitorialità, vale a dire il diritto a mantenere rapporti significativi con entrambi i genitori.

Per la Cassazione (ordinanza 17221 del 16 giugno 2021), l’affidamento condiviso «deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragione ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio: tuttavia, nell’interesse di quest’ultimo, il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere». La Cassazione ha anche chiarito che «la regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi con entrambi i genitori ma deve essere il risultato di una valutazione ponderata del giudice del merito».

Il diritto dei figli alla bigenitorialità deve quindi essere garantito dal provvedimento del giudice (o dagli accordi raggiunti con la procedura di negoziazione assistita dagli avvocati) che regola in concreto lo svolgersi della responsabilità genitoriale. E nei provvedimenti dei giudici della famiglia il tema dei tempi di frequentazione dei figli con i genitori costituisce una priorità: il giudice decide dove i figli dovranno vivere e i tempi di esercizio della responsabilità dei due genitori, declinati nei “calendari di frequentazione” che hanno l’obiettivo di garantire al minore il diritto a mantenere rapporti con entrambi i genitori.

Verso le vacanze estive
Per evitare problemi nelle prossime vacanze estive, è bene che il genitore di norma non convivente con i figli comunichi all’altro, per iscritto, il periodo nel quale intende esercitare questo diritto del figlio, richiamando proprio quanto previsto nel provvedimento emesso dal giudice (o nella convenzione di negoziazione assistita).

Se l’altro genitore dovesse frapporre delle difficoltà, e se queste non avessero un fondamento dimostrato, scatterebbe il risarcimento del danno: in favore sia del minore, che del genitore al quale è stato impedita la vacanza con il figlio, nei tempi previsti dal provvedimento del giudice o dalla convenzione di negoziazione assistita. Si tratta, peraltro, di un’esperienza centrale per la crescita del figlio, più rilevante quando il minore si trova nella prima fase della sua crescita: le esperienze - dopo i primi cinque o sei anni di età - del “tempo di vacanza” con il genitore con cui non convive costituiscono infatti un bagaglio centrale nella sua evoluzione.

La Cassazione detta i punti fermi

Parità non matematica
L’affidamento del minore ai servizi sociali è una misura - a tutela della prole - priva di carattere definitivo, ma che può essere riesaminata in qualsiasi momento. Il principio della bigenitorialità non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità di tempo di frequentazione del minore.Cassazione, ordinanza 31902 del 10 dicembre 2018

Valutazione di idoneità
La bigenitorialità richiede un'ampia valutazione di idoneità dei genitori e della qualità del loro rapporto con il figlio. Contano la stabilità del minore e il suo rapporto con la madre nella prima infanzia, con anche «un ampio riconoscimento» della relazione con il padre.
Cassazione, ordinanza 3652 del 13 febbraio 2020

Il pernottamento dal padre
Non comprime il diritto alla bigenitorialità la previsione «che il padre possa incontrare il figlio minore almeno una notte alla settimana» se il provvedimento è motivato per la tenera età del figlio e si specifica che il pernottamento era da considerare «consono» a preservare la relazione genitoriale.
Cassazione, ordinanza 16125del 28 luglio 2020

Affidamento condiviso
L'affidamento condiviso è il regime ordinario della crisi della famiglia, non derogabile neppure per gravi conflitti tra i genitori. I tempi di permanenza vanno valutati in modo ponderato per garantire al minore la situazione più idonea al suo benessere.
Cassazione, ordinanza 19323 del 17 settembre 2020

Le deroghe
Il giudice può individuare un assetto che si discosti dalla ripartizione paritaria dei tempi dell'affido condiviso per assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere. Per questo la regolamentazione con il genitore non convivente non può avvenire sulla base di una paritaria ripartizione dei tempi.
Cassazione, ordinanza 17221 del 16 giugno 2021

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