Civile

Fideiussione, se la parte non disconosce la sua sottoscrizione no alla verifica della scrittura privata

Il beneficiario della garanzia stessa non è tenuto a promuovere il procedimento di verificazione della scrittura privata, sia la questione di riempimento contra pacta che absque pactis

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di Mario Finocchiaro


Qualora la parte, in sede di interrogatorio formale, non disconosca la sottoscrizione apposta a una fideiussione da lei rilasciata ma contesti unicamente il contenuto di tale garanzia con riferimento all'importo per cui si è obbligata, il beneficiario della garanzia stessa non è tenuto a promuovere il procedimento di verificazione della scrittura privata, sia la questione di riempimento contra pacta che absque pactis (la quale - comunque - richiede la proposizione della querela di falso). Lo dice la Cassazione con l'ordinanza 6 settembre 2021 n. 24011.

Sull'argomento vediamo qui di seguito alcuni precedenti, ad esempio la Cassazione, con l'ordinanza 5 marzo 2018, n. 899 sostiene che, nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, il riempimento absque pactis consiste in una falsità materiale realizzata trasformando il documento in qualcosa di diverso da quel che era in precedenza, mentre il riempimento contra pacta (o abuso di biancosegno) consiste in un inadempimento derivante dalla violazione del mandatum ad scribendum, il quale può avere un contenuto sia positivo che negativo; ne deriva che anche la violazione di un accordo sul riempimento avente contenuto negativo (quale è quello che prevede, a carico di chi riceve il documento, l'obbligo di non completarlo) integra un abuso di biancosegno, la cui dimostrazione non onera la parte che lo deduca alla proposizione di querela di falso.

Sempre in tema si è precisato altresì che nel caso in cui il fideiussore abbia sottoscritto il documento contrattuale in bianco senza l'indicazione del beneficiario e si dolga della successiva apposizione del nominativo del beneficiario in modo difforme da quello pattuito, colui che intende avvalersi della scrittura non è tenuto a proporre istanza di della stessa, non ribadendosi in un caso di disconoscimento della sottoscrizione, ed incombendo, invece, sul fideiussore sottoscrittore che abbia proposto l'eccezione dell'abusivo riempimento contra pacta l'onere di provare la relativa circostanza, senza che il medesimo sia tenuto a proporre querela di falso, necessaria, invece, nel caso in cui si assuma che il riempimento sia avvenuto absque pactis, (Cassazione, sentenza 13 marzo 2009, n. 6167). Sostanzialmente in questo ultimo senso, si veda la Cassazione, sentenza 12 giugno 2000 n. 7975, secondo cui il disconoscimento non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio in bianco, sia che si tratti di riempimento absque pactis, sia che si tratti di riempimento contra pacta, dovendo invece essere proposta la querela di falso, se si sostenga che alcun accordo per il riempimento sia stato raggiunto dalle parti, e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l'accordo raggiunto fosse appunto diverso. Nel senso che nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto absque pactis, in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore; qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento contra pacta e, quindi, di inadempimento del mandato ad scribendum in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore, (Cassazione, sentenza 1° settembre 2010, n. 18989).

In altre pronunce della Suprema corte si legge che:
- in presenza di un foglio firmato in bianco sulla base di un preesistente accordo tra il firmatario e colui che ha poi proceduto a riempire il foglio, l'incertezza circa i termini di detto accordo preclude l'ammissibilità della querela di falso al sottoscrittore che voglia contestare la riconducibilità a sé medesimo del contenuto della scrittura, Cassazione, sentenza 30 dicembre 2011, n. 30226;
- la denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto absque pactis, non anche nell'ipotesi in cui il riempimento abbia avuto luogo contra pacta: nel primo caso, infatti, il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore; nel secondo caso, invece, tale provenienza non può essere esclusa, in quanto attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore. Ciò che rileva, ai fini dell'esclusione della querela di falso, è che il riempitore sia stato autorizzato al riempimento, mentre nessuna importanza ha il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella alla quale si riferisce l'autorizzazione, Cassazione, sentenza 10 marzo 2006, n. 5245 che ha confermato la sentenza impugnata, la quale, in riferimento al riempimento di cambiali in bianco, aveva escluso che fosse necessaria la querela di falso per dimostrare che i titoli erano stati abusivamente utilizzati dal creditore, per documentare un finanziamento diverso da quello per il quale erano stati originariamente rilasciati.

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