Le fideiussioni conformi allo Schema ABI alimentano da anni un contenzioso che vede migliaia di giudizi pendenti, un volume complessivo di garanzie personali che si misura in miliardi di Euro e una giurisprudenza di legittimità frammentata in orientamenti spesso inconciliabili: questo era il quadro al quale la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 24825/2026) è stata chiamata a porre rimedio con rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Siracusa ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c

L’antefatto è noto agli operatori: nel 2005 Banca d’Italia, con il provvedimento n. 55, aveva censurato per contrasto con la normativa anticoncorrenziale tre clausole dello Schema ABI di fideiussione omnibus: reviviscenza, sopravvivenza e rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 c.c. Nel 2021 le Sezioni Unite (sent. n. 41994) avevano tracciato una prima linea, statuendo la nullità parziale delle fideiussioni “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale, limitata alle sole clausole riproduttive di quelle censurate.

Restavano però aperti - e fonte di contrasti giurisprudenziali - interrogativi cruciali: la declaratoria di nullità può colpire anche le fideiussioni non oggetto del provvedimento di Banca d’Italia, ossia le fideiussioni specifiche e le fideiussioni omnibus sottoscritte al di fuori del periodo 2002-2005? Quale onere probatorio grava sul fideiussore che invoca l’invalidità? E ancora: se il contratto prevede il pagamento “a semplice richiesta scritta”, basta un’intimazione stragiudiziale per impedire la decadenza della banca dalla garanzia? A questi quesiti rispondono le Sezioni Unite con la sentenza n. 24825 del 28 agosto 2026.

Fideiussioni extra-periodo e specifiche: la riproduzione delle clausole ABI non basta più

Il primo fronte della pronuncia riguarda il valore probatorio del provvedimento di Banca d’Italia quando la fideiussione si colloca fuori dal perimetro temporale 2002-2005 o appartiene alla categoria delle garanzie specifiche.

Dalla pronuncia delle Sezioni Unite emerge un sistema a geometria variabile. Quando la fideiussione omnibus risale al periodo 2002-2005, la mera presenza delle tre clausole censurate integra una prova privilegiata dell’illecito anticoncorrenziale: il fideiussore può limitarsi a produrre il contratto e invocare l’efficacia probatoria del provvedimento per dimostrare il nesso funzionale tra l’intesa anticoncorrenziale “a monte” e il contratto di fideiussione “a valle”.

Al di fuori del triennio 2002-2005, o per le fideiussioni specifiche, il provvedimento degrada a mero indizio: il fideiussore deve provare autonomamente la standardizzazione delle clausole e gli effetti restrittivi della concorrenza. Per le fideiussioni specifiche l’onere è ancor più gravoso: il provvedimento riguardava solo lo schema omnibus, sicché il fideiussore dovrà dimostrare l’esistenza di una pratica concordata estesa a questa diversa tipologia di garanzia. La porta della nullità, dunque, non è sbarrata, ma si è fatta decisamente più stretta.

 La clausola “a semplice richiesta scritta” salva la banca dalla decadenza

Il tema di maggiore impatto operativo è, tuttavia, quello che riguarda la deroga all’art. 1957 c.c. La norma, come noto, impone al creditore di proporre le proprie istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, ma nella prassi le banche non di frequente avviano azioni giudiziali in un termine così breve; la nullità della deroga all’art. 1957 c.c. rischiava così di travolgere la garanzia.

Assume quindi particolare rilievo chiarire se la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, presente nella stragrande maggioranza delle fideiussioni conformi allo Schema ABI, consente alla banca (anche in caso di nullità della deroga all’art. 1957 c.c.) di evitare la decadenza mediante una comunicazione stragiudiziale.

Anche su questo fronte, la giurisprudenza di legittimità aveva espresso voci discordanti.

Le Sezioni Unite hanno aderito all’orientamento che riteneva sufficiente un’istanza stragiudiziale, riconoscendo alla clausola “a semplice richiesta scritta” una valenza derogatoria rispetto alla natura giudiziale dell’istanza ordinariamente richiesta dall’art. 1957 c.c. La chiave di volta risiede nella distinzione funzionale tra due pattuizioni: la clausola di deroga all’art. 1957 c.c., che elimina radicalmente ogni onere di attivazione tempestiva del creditore, e la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, che assolve invece a una funzione di protezione e, quindi, utile diffusione del credito, permettendone un immediato recupero. La prima clausola è stata censurata dal provvedimento di Banca d’Italia e colpita da nullità; la seconda no, e conserva intatta la propria validità.

Il risultato pratico è di estrema rilevanza: la banca che abbia inviato al fideiussore una richiesta di pagamento entro il termine semestrale conserva il diritto di garanzia, senza dover avviare iniziative giudiziali.

Ricadute pratiche: cosa cambia per banche e fideiussori

Le Sezioni Unite ridisegnano il campo di gioco tanto per le cause in corso quanto per quelle future.

Sul fronte istruttorio, quanto alle cause pendenti, i nuovi principi offrono alle banche argomenti per contestare il riconoscimento della nullità parziale delle fideiussioni omnibus al di fuori periodo 2002-2005 e delle specifiche, sulla sola base della riproduzione delle clausole censurate, senza verifica della prova di standardizzazione e degli effetti restrittivi.

Quanto al contenzioso futuro, l'effetto deflattivo appare significativo. L’innalzamento dell’onere probatorio disincentiva azioni del fideiussore volte a far valere la nullità al di fuori del perimetro o per garanzie specifiche. Il provvedimento n. 55/2005 resta un tassello del mosaico istruttorio, ma non è più la tessera risolutiva: occorreranno prove della standardizzazione contrattuale, dell’effettivo ricorso sistematico a modelli uniformi, degli effetti restrittivi sul mercato. La porta della nullità non è chiusa, ma è certamente assai più stretta.

Va inoltre considerato che numerosi istituti hanno nel tempo adeguato i propri formulari, espungendo le clausole di reviviscenza e sopravvivenza e conservando solo la deroga all’art. 1957 c.c. La scelta ha un rilievo pratico significativo dal momento che la giurisprudenza esige, per la declaratoria di nullità antitrust, la compresenza di tutte e tre le clausole censurate (Cass. n. 32192/2024). Le banche che hanno rivisto i propri formulari, conservando solo la deroga all’art. 1957 c.c., godono quindi di una posizione difensiva più solida, potendo eccepire l’assenza del presupposto stesso della nullità antitrust.

Sul fronte della decadenza ex art. 1957 c.c., le ricadute sono parimenti rilevanti.

Nei procedimenti in cui la decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria appariva ormai acquisita, la prova di un’istanza stragiudiziale tempestiva potrà ora ribaltare l’esito della controversia: la banca che dimostri di aver inviato una richiesta di pagamento al fideiussore entro il termine semestrale conserva il diritto di garanzia, pur non avendo intrapreso iniziative giudiziali.

Guardando al futuro, la sufficienza di una mera diffida scritta a scongiurare la decadenza riduce sensibilmente lo spazio per contestazioni fondate sul solo art. 1957 c.c. Al riguardo non va trascurato un dato di contesto: la grande maggioranza delle fideiussioni conformi allo Schema ABI contiene la clausola “a semplice richiesta scritta” e, nella prassi bancaria, la scadenza dell’obbligazione garantita si accompagna quasi sempre a un’intimazione di pagamento rivolta anche al garante. Il fideiussore potrà dunque incontrare, in molti casi, ostacoli significativi.

Resta aperto, tuttavia, il tema dell’obbligo di “continuare” le istanze con diligenza, previsto dal medesimo art. 1957 c.c.: se una richiesta stragiudiziale tempestiva basta a impedire la decadenza, occorre chiarire se la banca possa poi rimanere inerte a tempo indeterminato. La logica della clausola “a semplice richiesta scritta” - diretta a garantire un rapido pagamento - depone nel senso che il creditore non debba necessariamente intraprendere iniziative giudiziali successive alla prima intimazione.

*Partner BonelliErede

 

 

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