Finanziamenti pubblici: la Pec inviata con un solo secondo di ritardo può costare la perdita dell’agevolazione
A giudizio del Collegio di palazzo Spada l’interpretazione dell’ente finanziatore è conforme ai principi di imparzialità e buon andamento
Il Consiglio di Stato (sentenza n.8546/2024) ha chiarito che la perentorietà del termine per la presentazione della domanda di partecipazione ad una gara per un finanziamento pubblico è posta a presidio della par condicio e della certezza delle situazioni giuridiche per tutti i concorrenti, criteri ai quali si deve ispirare la pubblica amministrazione procedente nella gestione di una procedura selettiva. Ecco perché bastano pochi secondi di ritardo nell’invio della pec – nella vicenda appena 35 secondi...