Amministrativo

Finanziamenti pubblici: la Pec inviata con un solo secondo di ritardo può costare la perdita dell’agevolazione

A giudizio del Collegio di palazzo Spada l’interpretazione dell’ente finanziatore è conforme ai principi di imparzialità e buon andamento

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di Pietro Alessio Palumbo

Il Consiglio di Stato (sentenza n.8546/2024) ha chiarito che la perentorietà del termine per la presentazione della domanda di partecipazione ad una gara per un finanziamento pubblico è posta a presidio della par condicio e della certezza delle situazioni giuridiche per tutti i concorrenti, criteri ai quali si deve ispirare la pubblica amministrazione procedente nella gestione di una procedura selettiva. Ecco perché bastano pochi secondi di ritardo nell’invio della pec – nella vicenda appena 35 secondi...