Finisce l’era del raddoppio dei termini
Con le dichiarazioni 2017 esordiscono anche i nuovi termini di decadenza del
Con la legge di stabilità 2016 (articolo 1 commi 130 e 131 della legge n. 208/2015) è stata riscritta l’intera disciplina dei termini di accertamento sia ai fini Iva, sia ai fini delle imposte sui redditi/Irap.
In dettaglio le nuove regole, che si applicano a decorrere dal periodo di imposta 2016, con riferimento cioè alle dichiarazioni presentate nel 2017:
eliminano la possibilità di raddoppiare gli ordinari termini di accertamento in presenza di violazioni per le quali è stata presentata la denuncia penale per uno dei reati tributari contenuti nel Dlgs 74/2000;
dispongono un ampliamento dei termini ordinari di rettifica delle dichiarazioni dei redditi/Irap e dell’Iva.
Per effetto di tali modifiche, con riferimento agli avvisi relativi ai periodi d’imposta dal 2016 in avanti i nuovi termini di accertamento sono stati fissati:
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo (in luogo del quarto anno);
entro il 31 dicembre del settimo anno successivo in caso di dichiarazione omessa o nulla (in luogo del quinto anno).
La medesima legge ha poi previsto che per il passato (quindi per i periodi di imposta antecedenti al 2016) il raddoppio dei termini opera solo a condizione che la denuncia (ex articolo 331 C.p.p.) sia stata presentata entro i termini ordinari di accertamento (31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero quinto anno in caso di omessa presentazione).
Si ricorda che, precedentemente, il Dlgs 128/2015 aveva subordinato il raddoppio dei termini alla presentazione della denuncia entro la decadenza ordinaria.
Queste regole trovavano applicazione agli atti impositivi notificati successivamente all’entrata in vigore del decreto (2 settembre 2015).
La norma del 2015 aveva previsto poi un regime transitorio, secondo cui erano fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti di irrogazione sanzioni già notificati al 2 settembre 2015, a prescindere cioè dalla data di inoltro della notizia di reato.
Secondo anche il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità le due norme (Dlgs 128 e legge stabilità 2016) non sono in conflitto, in quanto la nuova disciplina contenuta nella legge di stabilità ha regolato tutte le ipotesi non incluse nel precedente regime transitorio: si tratta dei casi in cui non è stato notificato un atto impositivo entro il 2 settembre 2015.
Solo la nuova previsione transitoria subordina il raddoppio alla presentazione o trasmissione della denuncia entro gli ordinari termini, con la conseguenza che, secondo la Cassazione, per il passato è confermata la legittimità del raddoppio dei termini anche in assenza di denuncia ovvero quando sia stata inviata oltre tali termini.
Da ricordare infine - come ripetutamente chiarito dalla Corte di Cassazione (da ultimo sentenza 20435/2017) - che per le dichiarazioni Irap non trova mai applicazione il raddoppio dei termini in quanto, le violazioni per tale imposta non possono generare ipotesi delittuose.
I reati tributari riguardano infatti esclusivamente le imposte dirette e l’Iva.