Fondamento della prognosi del gup sulla inutilità del dibattimento
Processo penale – Indagini preliminari e udienza preliminare – Sentenza di non luogo a procedere – Presupposti – Valutazione dell'inutilità dibattimentale
La prognosi di inutilità del dibattimento va formulata dal giudicante secondo l'operatività della regola del giudizio valevole ai fini della sentenza di non luogo a procedere ex articolo 425 c.p.p. Infatti, pur nel quadro generale di una disomogeneità di indirizzi, si riscontra una sostanziale uniformità su alcuni principi in base ai quali deve quanto meno potersi affermare che l'eventuale insufficienza e contraddittorietà degli elementi acquisiti debbano essere tali da risultare ragionevolmente insuperabili in giudizio. Il quadro probatorio di insufficienza e contraddittorietà, infatti, non deve essere suscettibile di implementazione dibattimentale né attraverso l'acquisizione di nuove prove o né grazie ad una diversa valutazione del materiale del materiale probante già raccolto.
• Corte cassazione, sezione IV, sentenza 1 giugno 2017 n. 27593
Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere - In genere - Valutazione del GUP - Parametro di riferimento - Idoneità a sostenere l'accusa in giudizio - Necessità - Fattispecie.
Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l'accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l'inutilità del dibattimento, senza poter formulare un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza con la quale il Gup, sulla base di una valutazione nel merito dei risultati probatori aveva prosciolto l'imputato, ritenendo che la sua condotta difettasse “degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa ipotizzata”).
• Corte cassazione, sezione V, sentenza 5 gennaio 2017 n. 565
Udienza preliminare – Sentenza di non luogo a procedere - Valutazione del Gup - Parametro di riferimento - Inutilità o superfluità del dibattimento - Conseguenze.
Ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento, anche in presenza di elementi probatori contraddittori od insufficienti; ne consegue che, nell'ipotesi di diverse ed opposte valutazioni tecniche, non spetta al Gup decidere quale perizia sia maggiormente attendibile, dovendo egli solo verificare se gli elementi acquisiti a carico dell'imputato risultino irrimediabilmente insufficienti o contraddittori, in ragione di eventuali manifeste incongruenze del contributo dell'esperto posto a sostegno dell'accusa o dell'errata piattaforma fattuale assunta ovvero della palese insipienza tecnica del metodo o dell'elaborazione.
• Corte cassazione, sezione IV, sentenza 27 luglio 2016 n. 32574
Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere - Giudice - Contraddittorio- Inutilità del dibattimento - Innocenza dell'imputato - Sostenibilità dell'accusa
Se è vero che il giudice deve pronunziare sentenza di non luogo a procedere soltanto qualora sia ragionevolmente prevedibile che gli elementi di prova siano destinati a rimanere contraddittori o insufficienti all'esito del giudizio e, quindi, il criterio di valutazione per il giudice dell'udienza preliminare non è l'innocenza dell'imputato, ma l'inutilità del dibattimento, tuttavia, il gup è legittimato a verificare la sostenibilità dell'accusa in dibattimento anche con riferimento all'elemento psicologico del reato.
• Corte cassazione, sezione I, sentenza 14 luglio 2016, n. 29974