Fondo patrimoniale, il mancato pagamento di imposte rientra nei bisogni familiari
In tema di fondo patrimoniale, le spese sostenute per il potenziamento della capacità lavorativa del coniuge, ovvero i risparmi conseguiti omettendo di pagare imposte e contributi, anche di derivazione imprenditoriale, costituiscono debiti contratti per i bisogni familiari. Ad affermarlo è la Corte d'appello di Lecce nella sentenza 434/2016.
La vicenda - La controversia trae origine da un pignoramento immobiliare eseguito da Equitalia nei confronti di due coniugi titolari di un fondo patrimoniale, istituito per far fronte ai bisogni della famiglia ai sensi dell'articolo 167 del codice civile, in relazione a pretese tributarie inerenti al mancato pagamento di imposte e contribuzioni, nella specie contravvenzioni al Codice della strada e mancato pagamento di Iva, Irpef, Irap e contributi previdenziali.
I coniugi però chiedevano all'Autorità giudiziaria di dichiarare la nullità del pignoramento per l'inesigibilità di tali pretese nei confronti del fondo patrimoniale, in quanto si trattava di crediti contratti per necessità estranee ai bisogni della famiglia poiché strettamente connessi con l'attività imprenditoriale di uno dei due. Dal canto suo, Equitalia sosteneva che tali crediti fossero da ritenere afferenti ai bisogni della famiglia proprio perché contratti dal coniuge imprenditore per soddisfare tali bisogni.
La decisione - Dopo la pronuncia favorevole ai coniugi espressa in primo grado, i giudici d'appello cambiano il verdetto e spiegano perché i crediti contestati, ovvero il mancato pagamento di imposte e contributi, debbano essere considerati afferenti ai bisogni familiari. Ebbene, per la Corte il fatto che tali crediti siano nati per circostanze connesse all'attività di imprenditore non li rende automaticamente estranei ai bisogni di famiglia. È vero che i beni che rientrano nel fondo non possono essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari e, quindi, «non possono costituire oggetto d'iscrizione d'ipoteca ad opera di terzi»; ma, nell'ipotesi in cui i coniugi abbiano assunto obbligazioni nell'interesse della famiglia, in caso di inadempienza, «il creditore può procedere all'iscrizione d'ipoteca sui beni costituiti nel fondo, attesa la funzione di garanzia che essi assolvono per il creditore, in quanto correlati al soddisfacimento delle esigenze familiari».
A ciò va aggiunto che nella nozione di “bisogni della famiglia” di cui all'articolo 170 del codice civile rientrano anche quelle esigenze «destinate a potenziare le capacità lavorative di uno dei coniugi, eventualmente imprenditoriali». Di conseguenza, i bisogni della famiglia comprendono anche tutte le esigenze volte al «pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della comunità familiare, nonché al potenziamento della capacità lavorativa dei coniugi». E tra queste rientra anche il mancato pagamento dei debiti tributari che si traduce in una forma di risparmio per le casse della famiglia.
Corte d'appello di Lecce - Sezione II civile - Sentenza 28 aprile 2016 n. 434