Civile

Forze dell’ordine, la condotta della vittima pesa nel risarcimento per eccesso colposo nell’uso delle armi

La Terza sezione civile, ordinanza n. 26057 depositata oggi, ha rinviato la questione alla pubblica udienza, in assenza di precedenti sul punto

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di Francesco Machina Grifeo

Nella quantificazione del risarcimento del danno per eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi da parte delle forze dell’ordine, in che modo deve valutarsi l’eventuale concorso di colpa della vittima nella produzione dell’evento dannoso subìto, nel caso la morte. La terza sezione civile, ordinanza n. 26057 depositata oggi, ha rinviato alla pubblica udienza, in assenza di precedenti sul punto, la questione.

Il caso era quello di un uomo fermato da una pattuglia mentre “vagava” di notte con una valigetta in mano per le strade di Caltagirone. Dopo aver poggiato a terra la valigetta, aveva estratto una pistola, puntandola contro gli agenti, i quali dopo essersi allontanati velocemente per mettersi in sicurezza hanno invertito la marcia arrivando a fermare il veicolo a una ventina di metri, estraendo a propria volta le pistole d’ordinanza, dopo essersi riparati dietro gli sportelli aperti. L’aggressore, abbagliato dai fari dell’auto della Polizia e senza riparo, era in ginocchio sulla carreggiata, mantenendo tuttavia la presa della pistola e il braccio teso verso i poliziotti. A quel punto, siccome l’uomo armato “non aveva cessato il proprio contegno minaccioso” gli agenti hanno aperto il fuoco, esplodendo otto colpi, quattro dei quali sono andati a segno; l’ultimo di questi, sparato da uno dei due agenti, aveva colpito l’uomo all’emitorace sinistro, provocandone la morte per rottura traumatica del cuore.

Per il giudice penale, pur venendo in considerazione i presupposti di due cause di giustificazione, la legittima difesa e l’uso legittimo delle armi, tuttavia, in concreto, sia il pericolo per la vita e l’integrità fisica dei poliziotti, sia quello per la tutela dell’ordine e dell’incolumità pubblici apparivano “molto limitati se non inesistenti”. E aveva così reputato che si fosse integrato l’eccesso colposo nelle cause di giustificazione, per evidente insussistenza del necessario requisito della proporzione tra la condotta offensiva e violenta dell’aggressore e la condotta difensiva e respingente dei pubblici ufficiali. Era così scattata la condanna per omicidio colposo a cui si era aggiunta una condanna per risarcimento del danno in favore delle parti civili, rimettendone la liquidazione in sede civile. Il Tribunale di Catania, ravvisata anche la responsabilità del ministero dell’Interno, aveva quantificato il risarcimento in 250mila euro. La Corte di appello, valutando l’incidenza causale del fatto colposo concorrente della vittima nella misura del 50%, l’ha però dimezzato.

Contro questa decisione hanno proposto ricorso i figli e la moglie contestando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente il concorso di colpa della vittima.

Il motivo, argomenta la Suprema corte, pone dunque la questione di diritto, di carattere generale, della applicabilità della disciplina del “concorso del fatto colposo del creditore” (art. 1227, primo co. cod. civ.) “all’azione violenta o alla condotta di resistenza per vincere o respingere le quali il pubblico ufficiale ricorra alle armi o ad altro mezzo di coazione fisica, eccedendo colposamente in tale uso”. Si pone, dunque, prosegue il ragionamento, il problema generale “dell’ambito della rilevanza dell’azione violenta o della condotta resistente del danneggiato ai fini della riduzione del risarcimento del danno dovuto dal pubblico ufficiale che abbia colposamente ecceduto i limiti stabiliti dalla legge nella posizione in essere del comportamento scriminato ai sensi dell’art. 53 cod. pen.”, vale a dire l’uso legittimo delle armi.

La questione, rispetto alla quale non sussistono orientamenti giurisprudenziali consolidati, per la Terza Sezione civile assume la dignità di “questione di diritto di particolare rilevanza”, rendendo necessaria la sua decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza.

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