Civile

Frazionamento del credito non abusivo per diversi contratti relativi al medesimo appalto

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di Andrea Alberto Moramarco

Non è configurabile alcun frazionamento abusivo del credito se l'impresa chiede due distinti decreti ingiuntivi in relazione a due contratti diversi riconducibili nel contesto generale del medesimo appalto. Le prestazioni sono, infatti, rese in virtù di titoli diversi e non riguardano un unico rapporto, essendo solo occasionalmente collegati tra loro. Ad affermarlo è il Tribunale di Nocera Inferiore con la sentenza 1284/2019.

La controversia - La vicenda si inserisce nell'ambito dello svolgimento di un appalto relativo al riordino irriguo di un bacino e riguarda, in particolare, la realizzazione di lavori di somma urgenza necessari per i danni che si erano verificati nel cantiere già in corso a causa delle forti piogge, per il pagamento dei quali l'impresa appaltatrice richiedeva un decreto ingiuntivo. Il consorzio responsabile dell'area proponeva però opposizione al provvedimento monitorio, sottolineando come la stessa impresa aveva già chiesto con separato procedimento d'ingiunzione altro decreto per il pagamento di opere svolte nel contesto del medesimo appalto, violando in tal modo i propri obblighi di buona fede e correttezza.
In sostanza, per il consorzio l'impresa avrebbe frazionato il credito in maniera abusiva, di fatto andando incontro alla sanzione della improponibilità della domanda. Dal canto suo, l'impresa segnalava che i due decreti ingiuntivi richiesti si riferivano a contratti diversi, in quanto quello precedente atteneva a lavori per lo smaltimento dei materiali di risulta relativi a lavori già appaltati, che non erano computati nell'originario contratto.

La decisione - La tesi dell'impresa coglie nel segno e induce il Tribunale a rigettare l'opposizione. Il giudice dà conto dell'orientamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità che ritiene sussistente un abuso del diritto in caso di frazionamento del credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, quando ciò aggrava la posizione del debitore. Tale parcellizzazione della domanda giudiziale si pone, infatti, in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, sia con il principio costituzionale del giusto processo.
Tuttavia, aggiunge il Tribunale, ciò vale solo se le diverse domande giudiziali sono relative a molteplici rapporti obbligatori derivanti da un unico contratto e, nel caso di rapporti di durata, se le pretese creditorie, «oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo».
Nel caso di specie, però, fa notare il giudice, «i crediti azionati, scaturendo da diverse prestazioni rese in virtù di diversi titoli contrattuali, non riguardano un unico rapporto obbligatorio, ma diversi rapporti obbligatori collegati occasionalmente tra loro per essere pendenti tra le stesse parti e riguardare il contesto generale di lavori dell'appalto». Di conseguenza, non è configurabile alcun frazionamento abusivo del credito essendo le due pretese diverse «riconducibili a titoli autonomi, astrattamente accertabili in maniera indipendente l'uno dall'altro» e per le quali sussiste anche un interesse dell'impresa ad agire separatamente.

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