Furto di energia: aggravante del mezzo fraudolento se è apposto un magnete sul contatore
L'aggravante della violenza, invece, sussiste quando il contatore subisce un atto per cui va riparato
Nel furto di energia elettrica va ravvisata l'aggravante del mezzo fraudolento e non della violenza quando sul misuratore della corrente venga apposto un magnete per celare i reali consumi. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 19937/21. L'imputato ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Salerno emessa il 9 ottobre 2020 (confermando la decisione del tribunale della stessa città), che all'esito del rito abbreviato aveva condannato un soggetto per furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di legge quanto alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose. L'imputato aveva collocato un magnete sopra la calotta del misuratore di energia elettrica e la sottrazione di quest'ultima era avvenuta senza alcun atto di forza sulla strumentazione né con la manipolazione della medesima. L'appello è stato accolto. I Supremi giudici, infatti, hanno posto alla base del ragionamento la circostanza secondo cui era errata la ricostruzione della condotta ascritta al prevenuto e basata sul riconoscimento della violenza sulle cose, giacché nella decisione è precisato che la condotta è stata posta in essere dall'imputato apponendo un magnete sul misuratore di energia del contatore, idoneo ad alterare la registrazione dei consumi. Tale manomissione, infatti, non può essere ricondotta al concetto di violenza sulle cose, trattandosi dell'utilizzo di uno strumento idoneo ad agire dall'esterno del misuratore, senza tuttavia alterarne in via definitiva la struttura e senza danneggiarlo.
Secondo la giurisprudenza di legittimità va ravvisata l'aggravante della violenza quando il bene per essere riportato alla sua originaria funzione necessita di un'attività di ripristino. Diverso il discorso quando si parla di manomissione e cioè quando grazie a quest'ultima sussista una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione e mutamento di destinazione per cui sia necessaria un'attività di ripristino.
Per concludere la condotta ascritta al prevenuto va ricondotta al furto aggravato del mezzo fraudolento dato che l'apposizione del magnete si risolve in un espediente diretto a superare la naturale custodia e protezione dei beni predisposti dall'ente fornitore.