Fusione per incorporazione, la bonifica del sito inquinato spetta alla società subentrata
«La bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell'inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell'ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell'adozione del provvedimento». Questo il principio espresso dall'adunanza planaria del Consiglio di Stato con la sentenza 22 ottobre 2019 n. 10.
La questione era stata rimessa dalla sezione IV del Consiglio di Stato con l'ordinanza 7 maggio 2019 n. 2928. I magistrati nell'esaminare la questione hanno premesso che anche prima che venisse introdotto l'istituto della bonifica, con l'articolo 17 del Dlgs n. 22 del 1997, il danno all'ambiente costituiva un illecito civile, previsto dall'articolo 2043 del codice civile. Hanno quindi aggiunto che gli obblighi di bonifica sono trasmissibili in virtù di fusione per incorporazione dalla società responsabile del danno incorporata alla società incorporante. Nella sentenza si precisa l'articolo 2504-bis del codice civile «include espressamente nella vicenda traslativa in questione «gli obblighi delle società estinte», ovvero di quelle incorporate (analoga formulazione reca peraltro la medesima disposizione dopo la riforma del diritto societario, con la sola differenza che in luogo delle società estinte si fa riferimento alle «società partecipanti alla fusione» e al fatto che in tutti i rapporti giuridici di queste ultime, anche quelli processuali, vi è una "prosecuzione" dell'incorporante)». La successione dell'incorporante negli obblighi dell'incorporata – precisano - è espressione del principio espresso dal brocardo cuius commoda eius et incommoda, cui è informata la disciplina delle operazioni societarie straordinarie, tra cui la fusione, anche prima della riforma del diritto societario, per cui alla successione di soggetti sul piano giuridico-formale si contrappone nondimeno sul piano economico-sostanziale una continuazione dell'originaria impresa e della sottostante organizzazione aziendale. Anche prima che venisse sancito il carattere evolutivo-modificativo di quest'ultimo tipo di operazione era infatti indubbio che l'ente societario subentrato a quello estintosi per effetto dell'incorporazione acquisiva il patrimonio aziendale di quest'ultimo, di cui sul piano contabile fanno parte anche le passività, ovvero i debiti inerenti all'impresa esercitata attraverso la società incorporata.
Consiglio di Stato – Adunanza plenaria – Sentenza 22 ottobre 2019 n. 10