Gare d’appalto PNRR e vincoli DNSH: il punto di vista del Giudice amministrativo
Nota a TAR PUGLIA - Bari, Sez. III, sentenza 4 marzo 2024, n. 263
In un momento storico in cui si moltiplicano le gare finanziate con fondi PNRR, quello della rilevanza diretta dei vincoli DNSH ( Do not significant harm ) nelle relative procedure è un tema di particolare attualità.
Di tale questione si è recentemente occupato il T.a.r. Puglia – Bari nella sentenza n. 263 del 4 marzo 2024.
Nell’ambito di una gara d’appalto finanziata con fondi PNRR avente ad oggetto la fornitura di bus elettrici in favore del Comune di Bari, infatti, un operatore economico ha impugnato il provvedimento con cui la commissione giudicatrice, rilevata la mancata produzione della check list contenente gli elementi di verifica dei vincoli DNSH, aveva dichiarato inammissibile l’offerta tecnica formulata.
Il principio Do not significant harm – codificato all’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 – prevede che è vietato arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali.
Il medesimo Regolamento individua gli “obiettivi ambientali” da tutelare, tra i quali si annoverano la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici (sicché l’attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra); la prevenzione dell’inquinamento (nel senso che l’attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo); la protezione della biodiversità; l’uso sostenibile; la protezione delle acque e delle risorse marine; la transizione verso un’economica circolare, con riferimento alle inefficienze nell’utilizzo di materiali recuperati o riciclati.
In piena coerenza con il Green Deal europeo e, più in generale, con le esigenze di tutela dell’ambiente che rappresentano una delle priorità della politica dell’Unione, il principio DNSH trova concreta applicazione nell’ambito delle misure attuative dal Next Generation UE.
Ed infatti, l’art. 5, punto 2 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza) stabilisce che “il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo»”.
Si vuole, evidentemente, che gli ingenti investimenti legati al piano di ripresa Europeo siano comunque destinati ad interventi compatibili con le esigenze di tutela ambientale.
Tale vincolo impone alle stazioni appaltanti di assicurare, attraverso una valutazione di conformità degli interventi al principio del DNSH, che ogni azione non danneggi in modo significativo gli obbiettivi ambientali.
Nel caso di specie, la gara indetta dal Comune prescriveva che la fornitura dovesse garantire “ la conformità al principio del DNSH (Do not significant harm) ”. In particolare, il disciplinare sanciva in capo ai concorrenti l’obbligo di inserire nell’offerta tecnica, a pena di inammissibilità, un documento (check list) volto a consentire alla stazione appaltante di verificare la conformità dei beni offerti ai criteri del DNSH. Tale documento non era però stato prodotto dalla ricorrente che impugnava il provvedimento di esclusione deducendone l’illegittimità.
Il T.a.r. ha osservato che la richiesta di compilare un documento per assicurare il rispetto del principio del DNSH costituisce “attuazione concreta alla previsione di un Regolamento dell’Unione europea in materia di rispetto del principio di non arrecare danno all’ambiente (…), ai sensi dell’art. 288 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”. Sicché il disciplinare di gara, nel prevedere l’esclusione degli operatori economici che non rispettano i criteri del DNSH, non aveva introdotto un’ulteriore ed inammissibile causa di esclusione non tipizzata (art. 10 del d.lgs. 36/2023), ma aveva correttamente applicato il Regolamento Ue 2021/241, idoneo (ovviamente) a spiegare i propri effetti diretti negli Stati membri.
Attraverso i consueti meccanismi di integrazione tra ordinamenti, i principi e le regole dell’ordinamento dell’Unione informano l’operato delle p.A., costantemente impegnate nello sforzo di individuare un punto di equilibrio accettabile tra obiettivi di sviluppo economico e di tutela dell’ambiente delineati in sede europea.
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*A cura di Francesco P. Bello, Deputy Managing Partner e Head of Public&Admin Law Deloitte Legal