Famiglia

Genitore sospeso, serve sempre il curatore per i figli

Se non viene nominato, la Cassazione rileva la nullità del giudizio. Per i procedimenti introdotti dal 22 giugno ruolo più forte con le novità della riforma

di Giorgio Vaccaro

Nei giudizi che riguardano la sospensione della responsabilità genitoriale, anche quando venga indicato come inidoneo uno solo dei genitori, deve essere nominato il curatore speciale del minore. La mancata nomina, infatti, va rilevata d’ufficio dal giudice e comporta la nullità del giudizio per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio. Lo ha affermato la Cassazione con le due ordinanze 4994 del 15 febbraio e 12802 del 21 aprile 2022 che ribadiscono la centralità del ruolo del curatore del minore, anticipando le novità contenute nella riforma civile (legge 206/2021) per i giudizi introdotti dal prossimo 22 giugno.

La bigenitorialità

La tutela della bigenitorialità, come diritto inalienabile del minore, è prevista dal Codice civile con gli articoli 315-bis (per cui il figlio ha il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori), 316 (per cui entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale, esercitata di comune accordo, e in caso di contrasto il giudice la attribuisce al genitore che nel singolo caso ritiene più idoneo), 317 (per cui, se c’è un impedimento che rende impossibile a un genitore l’esercizio della responsabilità genitoriale, l’altro la esercita in modo esclusivo) e 337-ter (per cui, anche in caso di separazione, divorzio o fine della convivenza, il figlio minore ha il diritto di «mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi».

Il giudice che decide l’affidamento esclusivo del figlio a un solo genitore (in base all’articolo 337-quater del Codice Civile) ha l’obbligo di motivare il provvedimento, specificando che l’affidamento all’altro genitore è contrario all’interesse del minore. Di più, l’ordinanza 1645 del 19 gennaio 2022 della Cassazione chiarisce che la motivazione deve «farsi carico non solo del pregiudizio potenzialmente arrecato al figlio da un affidamento condiviso» ma anche valutare, in positivo, «l’idoneità del genitore affidatario esclusivo ai compiti di accudimento ed educazione» e, in negativo, «la «manifesta carenza dell’altro genitore». Si tratta di principi ripresi dall’ordinanza 7262 del 4 marzo 2022, che ha fissato la necessità del «giudizio di comparazione» tra le capacità dell’uno e dell’altro genitore a svolgere con pienezza la responsabilità genitoriale, precisando che non basta il giudizio negativo su un genitore, ma occorre anche la positiva valutazione dell’altro.

I giudici hanno quindi più volte ribadito la centralità, nell’interesse del minore, di una attenta analisi delle competenze genitoriali.

Il curatore speciale

Accanto a questi principi, centrali per la tutela del diritto alla bigenitorialità come risorsa incomprimibile del minore, la Cassazione ha ribadito la rilevanza della nomina di un curatore speciale del minore. Infatti, con le pronunce 4994 e 12802 del 2022, i giudici hanno affermato che deve essere rilevata d’ufficio la nullità del giudizio quando non è disposta la nomina del curatore speciale del minore nei giudizi nei quali si giunga a disporre l’affidamento esclusivo a uno dei genitori. Questo perché viene data per presupposta l’esistenza di un conflitto di interessi anche con il genitore in capo al quale resta piena la responsabilità genitoriale.

Un’interpretazione che anticipa le modifiche introdotte dalla riforma del processo civile all’articolo 78 del Codice di procedura civile, che, al suo nuovo ultimo comma, prevede la facoltà per il giudice di nominare un curatore – con un provvedimento succintamente motivato – in alcune ipotesi, tra le quali ogni volta che i genitori appaiano «per gravi ragioni temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore».

Ma la nomina del curatore speciale rischia di indebolire il diritto del minore a ricevere cura diretta da parte dei propri genitori. Tanto che è auspicabile un intervento delle Sezioni Unite della Cassazione, quantomeno in riferimento al coordinamento di questi principi normativi fra loro.

Peraltro, l’incremento delle nomine dei curatori speciali dei minori non è stato seguito da disposizioni volte a regolare la formazione, le competenze e la remunerazione, lasciando la disciplina nell’incertezza.

LE INDICAZIONI DEI GIUDICI

1. Il giudizio di comparazione

Nel disporre l’affido esclusivo il giudice deve svolgere un giudizio di comparazione tra le capacità dei genitori. Non è quindi sufficiente il giudizio negativo espresso nei confronti solo di un genitore, in mancanza di ogni valutazione e disamina delle competenze dell’altro genitore.
Cassazione, ordinanza 7262 del 4 marzo 2022

2. Valutazione in prospettiva

Per disporre l’allontanamento di un minore da un genitore occorre valutare la gravità della sofferenza del minore e le ricadute sul suo futuro e operare un bilanciamento: la scelta di allontanarlo dal genitore inidoneo può essere ragionevolmente privilegiata solo se è altamente probabile che dia esito positivo nel lungo periodo e se dalla scelta opposta deriverebbe un danno elevato.
Cassazione, ordinanza 9691 del 24 marzo 2022

3. Nomina del curatore

Nei giudizi in cui si dispone un affidamento esclusivo a un genitore, con la sospensione della responsabilità in capo all’altro, il Tribunale deve previamente provvedere, stante la sopravvenuta insorgenza del conflitto di interessi, alla nomina di un tutore provvisorio o di un curatore speciale del figlio.
Cassazione, ordinanza 12802 del 21 aprile 2022

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