Giudice onorario nel collegio, la sentenza per reati gravi è nulla
Lo Corte di cassazione, sentenza n. 39119 depositata oggi, ha chiarito che la riforma del 2017 ha creato una limitazione alla capacità del giudice, la cui violazione è causa di nullità assoluta
La riforma della magistratura onoraria nella parte in cui ha posto il divieto per il giudice onorario di far parte di collegi che giudicano su determinati gravi reati ha previsto la nullità assoluta delle decisioni prese con la partecipazione del non togato. Lo Corte di cassazione, sentenza n. 39119 depositata oggi, ha così accolto il ricorso presentato da due uomini condannati per violenza sessuale nei confronti di una minore che avevano lamentato la nullità assoluta della sentenza di prime cure e dell’intero procedimento perché il collegio giudicante era stato composto per l’intero giudizio da un giudice onorario.
La Corte territoriale non aveva fornito alcuna risposta alla questione posta e cioè che a norma dell’articolo 9 del dlgs 13 luglio 2017 n. 116, il giudice onorario di pace non può comporre nel settore penale i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lett.a) cod.proc.pen..
Per la Terza sezione penale il motivo coglie nel segno. Con una decisione segnalata per il “Massimario” il collegio ha dunque espresso il seguente principio di diritto: “Il divieto di destinazione del giudice onorario di pace a comporre i collegi del tribunale che giudicano i reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, introdotto dall’art. 12 d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, integra una limitazione alla capacità del giudice ex art. 33 cod. proc. pen., la cui violazione è causa di nullità assoluta ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento”. Ed ha pertanto affermato che si impone l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado e della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per nuovo giudizio.
Il mutato quadro normativo, si legge nella decisione, con l’introduzione di una disciplina organica della magistratura onoraria (Dlgs 13 luglio 2017, n. 116) nelle parti nelle quali ha modificato l’assegnazione dei giudici onorari ed ha disciplinato l’assegnazione di questi nei collegi penali e civili, impedisce di richiamare il precedente indirizzo giurisprudenziale, assolutamente maggioritario, secondo cui l’integrazione di un collegio da parte di un giudice onorario in veste di supplente non viola l’articolo 43 bis del Rd 30 gennaio 1941, n. 12, che si riferisce all’esercizio delle funzioni del Tribunale in composizione monocratica, né è causa di nullità processuale, atteso che tale previsione introduce un mero criterio organizzativo di ripartizione dei procedimenti tra i giudici ordinari e quelli onorari. Un indirizzo interpretativo che si fondava sull’articolo 43 bis, che individuava le materie di competenza, ma non stabiliva alcun divieto di svolgimento di funzioni specifiche da parte del giudice onorario, come ora è stato invece espressamente previsto. (La norma, inoltre, è stata espressamente abrogata dall’articolo 33 del Dlgs n. 116/2017).
Tornando al caso specifico, dal momento che il collegio del Tribunale è stato composto con un Giudice onorario di Tribunale (Got) per reati indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), del Cpp (in particolare, artt. 609- quater e 609 bis nelle ipotesi aggravate previste dall’art. 609 ter Cp), si profila la nullità della sentenza di primo grado (e quella derivata della sentenza impugnata), non trovando applicazione la disposizione transitoria prevista dall’articolo 30, comma 6, Dlgs 116/2017, in quanto l’azione penale è stata esercitata il 3 marzo 2018 con il deposito della richiesta di rinvio a giudizio (il successivo decreto di rinvio a giudizio è in data 23.4.2018) e, quindi, successivamente all’entrata in vigore del decreto (15.8.2017).