Civile

Giustificata la mancata risposta al questionario se è colpa del consulente

L'inadempimento da parte dell'incaricato costituisce causa di forza maggiore

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di Laura Ambrosi

L’inadempimento del consulente agli obblighi fiscali, se denunciato, giustifica la mancata risposta al questionario. Si tratta, infatti, di una causa di forza maggiore e non di rifiuto a esibire i documenti richiesti.

A precisarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza 6092/2022, depositata il 24 febbraio.

Una società non presentava i bilanci e la relativa dichiarazione. L’Agenzia, dopo un controllo avviato tramite questionario, recuperava le relative imposte. Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario, eccependo tra i diversi motivi che era stata presentata denuncia-querela nei confronti del proprio consulente per non avere svolto il proprio incarico.

Entrambi i giudici di merito confermavano la pretesa e in particolare il collegio di appello escludeva la responsabilità del terzo perché sussisteva la “culpa in vigilando” della società.

Inoltre, la Ctr aveva escluso anche l’utilizzabilità di alcuni documenti, perché la società non li aveva prodotti in risposta al questionario dell’ufficio.

La decisione veniva impugnata in Cassazione lamentando, tra l’altro, un’errata applicazione della norma.

Innanzitutto, i giudici di legittimità hanno rilevato che l’inutilizzabilità dei documenti non prodotti in risposta a un questionario opera solo se nella richiesta è presente lo specifico avvertimento al contribuente.

Occorre, infatti, la precisazione che l’inottemperanza comporta l’inutilizzabilità della documentazione nel successivo contenzioso.

Nella specie, il questionario notificato era privo del citato avvertimento e pertanto i documenti prodotti dalla società nel corso del giudizio dovevano essere adeguatamente valutati.

Peraltro, alcuni degli allegati depositati in atti non rientravano tra le richieste dell’Agenzia nel questionario, con l’evidente conseguenza che per questi comunque non operava alcuna limitazione.

Con riguardo, poi, alle inadempienze causate del consulente, la Corte ha rilevato l’errore commesso dal collegio di appello poiché si era limitato a escludere che si trattasse di una causa di forza maggiore.

Il comportamento del professionista, infatti, non poteva equipararsi a un rifiuto di produrre i documenti richiesti dall’Ufficio, ma a tal fine occorreva indagare sulle ragioni a sostegno del contribuente.

In sintesi, quindi, la Ctr avrebbe dovuto: (a) verificare che sulla richiesta ci fosse l’avvertimento dell’inutilizzabilità in caso di inottemperanza; (b) se l’eventuale mancata risposta alla richiesta dell’Ufficio dipendeva da rifiuto del contribuente ovvero da causa di forza maggiore e (c) se i documenti prodotti coincidevano con quelli del questionario, poiché se mai richiesti erano valutabili senza limitazioni.

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