Penale

Giustizia riparativa, pronti i decreti su elenco e requisiti mediatori

Sono infatti pronte le misure attuative declinate in due decreti del ministero della Giustizia dedicati al percorso di formazione dei mediatori e alla disciplina dell’elenco

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di Giovanni Negri

Prende forma una delle parti più innovative della riforma del processo penale, la giustizia riparativa. Sono infatti pronte le misure attuative declinate in due decreti del ministero della Giustizia dedicati al percorso di formazione dei mediatori e alla disciplina dell’elenco. La formazione teorica iniziale è assicurata dalle Università e si articola in un corso, di durata complessiva non inferiore a centosessanta ore effettive, avente ad oggetto insegnamento di principi, teorie e metodi della giustizia riparativa, nonché di nozioni basilari di diritto penale, diritto processuale penale, diritto penitenziario, diritto minorile, criminologia, vittimologia. La frequenza delle attività formative è obbligatoria, salva una quota di assenze giustificate non superiore al 10% del monte ore complessivo.

I principi, teorie e metodi della giustizia riparativa comprendono anche lo studio:

del paradigma della giustizia riparativa in una visione europea e internazionale, con riferimento alle raccomandazioni e alle politiche internazionali;

di protagonisti, programmi, principi, standard e metodi della giustizia riparativa in materia penale, secondo lo specifico modello di cui al decreto legislativo;

della deontologia del mediatore esperto.

La formazione pratica, secondo un modulo di almeno 320 ore di durata, è invece assicurata dai Centri per la mediazione attraverso mediatori esperti, con particolare attenzione all’apprendimento delle pratiche e delle tecniche della mediazione, del dialogo riparativo. Necessario poi un tirocinio di 200 ore presso uno dei Centri di mediazione. Al termine dovrà essere svolta una prova finale, articolata in due momenti, uno teorico (4 ore di durata) e uno pratico (6 ore di durata). Nella fase transitoria è ammessa la possibilità di sopperire alla mancanza di università o centri di mediazione nel distretto di Corte d’appello di riferimento.

Doppio accesso, almeno in questa prima fase, all’elenco tenuto dal ministero della Giustizia, a coloro che seguono il percorso “istituzionale”, si aggiungono infatti tutti coloro che sono di attestare il conseguimento, al 30 dicembre 2022, di una formazione completa alla giustizia riparativa, analoga a quella prevista a regime. La formazione attestata nella certificazione può comprendere la frequenza di corsi, la partecipazione a seminari e convegni e attività di laboratorio, anche con esercitazioni pratiche di progettazione e sperimentazione della conduzione dei diversi programmi di giustizia riparativa.

Tra i requisiti che comunque deve possedere chi chiede l’inserimento nell’elenco c’è l’assenza di iscrizione nell’Albo dei mediatori civili, commerciali o familiari (su questo l’incompatibilità è assoluta); non trovarsi in stato di interdizione legale o di inabilitazione; non essere stati condannati con sentenza definitiva, per delitto non colposo, a pena detentiva; non avere riportato, per gli iscritti a un ordinamento professionale, negli ultimi cinque anni, una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dal singolo ordinamento.

A venire infine dettagliate sono modalità , ragioni ed effetti delle procedure di sospensione e cancellazione dall’elenco.

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