Responsabilità

Gli eredi di Lucio Battisti non devono risarcire Sony Music

La Cassazione, ordinanza n. 12956 depositata oggi, ha definitivamente respinto la richiesta di risarcimento per circa 7 milioni di euro per i danni che la società avrebbe patito a seguito della revoca del mandato S.I.A.E. e per le mancate sincronizzazioni

di Francesco Machina Grifeo

Si chiude a favore degli eredi di Lucio Battisti (e delle due società da loro amministrate) la causa intenta da Sony Music Entertainment Italy (SMEI) che aveva chiesto un risarcimento di circa 7 milioni di euro per i danni asseritamente patiti a seguito della revoca del mandato SIA. (a fine 2006) e per le mancate sincronizzazioni.
La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12956 depositata oggi, ha infatti respinto il ricorso del colosso tecnologico confermando la decisione emessa dalla Corte di appello di Milani del 2023.

Sony Music aveva sostenuto di essere l’esclusiva proprietaria delle registrazioni fonografiche delle opere di Battisti realizzate in esecuzione dei contratti siglati tra il 1966 e il 1994, e che le Srl avevano abusato dei loro diritti, negando all’attrice l’autorizzazione allo sfruttamento delle opere e alla distribuzione via internet delle registrazioni, e scoraggiando la sincronizzazione con qualsiasi opera audiovisiva. La Corte di appello e la Cassazione hanno però giudicato le domanda infondate «per insussistenza della condotta inadempiente e/o illecita», sottolineando l’assenza di elementi idonei a far ritenere che, a seguito della revoca del mandato alla SIAE, le parti avessero avviato una trattativa propedeutica alla conclusione di un accordo e, quanto al diritto alla sincronizzazione delle Opere, l’assenza di concrete e ufficiali proposte inviate agli aventi diritto.

La Suprema corte ribadisce che con riguardo all’esercizio dei diritti di riproduzione e di comunicazione al pubblico delle opere dell’artista, il giudice di secondo grado si è limitato ad affermare che per effetto della revoca la Sony avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione per l’uso delle registrazioni sui canali digitali e telematici alle società degli eredi, titolari dei diritti di edizione musicale delle rispettive opere e non più alla SIAE.

Inoltre, per la Corte nessun paragone può essere fatto col diverso giudizio intrapreso da Mogol, avuto riguardo alla «diversità tra l’oggetto della cosiddetta “causa Mogol”, ove la posizione dell’attore era quella di co-autore, e l’oggetto della presente causa, ove l’attrice è la società proprietaria dei fonogrammi registrati, ed alla quale sono stati trasferiti contrattualmente dall’interprete ed esecutore i soli diritti di interpretazione ed esecuzione delle opere relativi alle registrazioni di cui è proprietaria.

Quanto poi al motivo alla sussistenza di un contatto sociale quale fonte della invocata responsabilità contrattuale delle società convenute, per la Corte il motivo è inammissibile. “La cosiddetta responsabilità da contatto sociale, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale pur in assenza d’un vincolo negoziale tra danneggiante e danneggiato – si legge nella decisione -, è configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell’osservare una condotta, rechi nocumento a terzi, come conseguenza riflessa dell’attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell’attività svolta dal danneggiante, tanto più ove il fondamento normativo della responsabilità si individui nel riferimento dell’art. 1173 cod. civ. agli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell’ordinamento giuridico”.

In definitiva, la Suprema corte ha confermato che la revoca del mandato SIAE e la mancata diffusione digitale del repertorio di Battisti non integrano una condotta illecita da parte degli eredi e delle società editrici; mentre Sony Music non è riuscita a dimostrare la sussistenza di un danno giuridicamente risarcibile.

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