Responsabilità

"Gomorra", il risarcimento per il plagio degli articoli nel libro è inadeguato

Lo ha decisio la Cassazione, sentenza n. 39762 depositata oggi, accogliendo, con rinvio il ricorso

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di Francesco Machina Grifeo

Il risarcimento del danno alla società Libra Editrice per il plagio di tre articoli di cronaca tratti dal "Corriere di Caserta" e "Cronache di Napoli" e inseriti nel best seller "Gomorra" di Roberto Saviano, edito da Mondadori, deve tener conto dell'enorme successo che ha avuto il libro. Troppo pochi dunque i 6mila euro liquidati nel novembre 2016 dalla Corte di appello di Napoli che in sede di rinvio aveva ridimensionato l'iniziale condanna (in solido dell'autore e della casa editrice) fissata nel 2013, sempre dalla CdA di Napoli, in 60mila euro. Per la Cassazione, sentenza n. 39762 depositata oggi, che ha accolto con rinvio il ricorso, il giudice di secondo grado è incorso in una "falsa applicazione dell'art. 158 legge sul diritto d'autore laddove ha escluso l'applicazione del criterio risarcitorio preferenziale del lucro cessante indicato dalla legge, ossia «con equo apprezzamento delle circostanze del caso», «anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto», per adottare il criterio del prezzo del consenso".

Il criterio della «giusta royalty» o «royalty virtuale», infatti, segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa e non può essere utilizzato a fronte dell'indicazione, da parte del danneggiato, di "ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell'obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale". E Libra, prosegue la Corte, ha precisamente indicato nei guadagni maturati da Roberto Saviano e dalla Mondadori, con la pubblicazione del libro, il mancato provento realizzato. "Certamente – prosegue la decisione - si potrà obiettare che i due articoli illecitamente riprodotti hanno contribuito solo in parte al successo del libro" e anche che si debba considerare "l'apporto personale dell'autore della contraffazione nella stesura del volume", così come "si potrà valorizzare altresì l'incidenza della capacità imprenditoriale della società editrice nel diffondere e pubblicizzare l'opera", tuttavia "non si può però affermare, come ha fatto la Corte di rinvio, che Libra non avesse allegato il danno da lucro cessante patito".

«In tema di diritto d'autore – conclude la Suprema corte affermando un principio di diritto -, il risarcimento del danno da lucro cessante spettante al titolare del diritto violato deve essere completo ed effettivo e deve essere liquidato in via preferenziale dal giudice ai sensi dell'art.158, comma 2, l.d.a., interpretato in conformità all'art.13 della Direttiva 29.4.2004 n. 48- 2004/48/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, conequo apprezzamentodi tutte le circostanze del caso e tenendo anche conto degli utili realizzati in violazione del diritto e solo, in via sussidiaria e residuale, nei casi in cui ciò non sia possibile o riesca disagevole, in via forfettaria sulla base dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto (cosiddetto «prezzo del consenso»). Sarà dunque nuovamente la Corte di appello di Napoli a dover quantificare un congruo risarcimento.

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