Civile

Gratuito patrocinio revocato se non si comunica la variazione di reddito

Per la Cassazione, la mancata comunicazione delle variazioni del reddito comporta la revoca del beneficio

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di Marina Crisafi

La mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta la revoca dal beneficio del gratuito patrocinio. È quanto affermato dalla sesta sezione civile della Cassazione nell'ordinanza n. 9727/2022.

La vicenda
Nella vicenda, la corte d'appello di Firenze accoglieva il reclamo del ricorrente avverso la revoca del patrocinio a spese dello stato disposta nell'ambito di un procedimento penale ivi pendente, ammettendo lo stesso al beneficio e liquidando i compensi spettanti al suo difensore.
La corte di merito riteneva, in particolare, che l'onere della parte di comunicare le variazioni di reddito anno dopo anno non fosse sanzionabile con la perdita del beneficio nel caso in cui, come nella specie, si trattasse di variazioni non determinative del superamento del limite che giustifica l'ammissione al beneficio.
Il ministero della Giustizia adiva quindi la Cassazione.

La tesi dell'avvocatura dello Stato
Con unico motivo di ricorso, l'avvocatura dello Stato denunciava la violazione dell'articolo 112, primo comma, lettera a), del Dpr n. 115 del 2002, in quanto il giudice a quo avrebbe dovuto prendere semplicemente atto dell'omessa comunicazione, da parte del ricorrente, della variazione dei limiti di reddito intervenuta successivamente all'ammissione al beneficio, e così confermare il provvedimento di revoca a prescindere dalla questione del superamento o meno dei limiti di redditività necessari al mantenimento del beneficio stesso.

La decisione
Per gli Ermellini il ricorso è fondato.
La Corte d'appello fiorentina, infatti, si è determinata aderendo ai principi affermati dalla stessa Cassazione (cfr. Cass. n. 29284 del 2019 e n. 14723/2020), tuttavia, non tenendo conto che gli stessi si riferiscono alla falsità o incompletezza della dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera c) del Dpr n. 115 del 2002.
Nel caso di specie, invece, ad essere in discussione è l'omessa comunicazione delle variazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d); che non può che comportare, anche se parziale, "la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonostante tali variazioni siano occasionali e non comportino il venir meno delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio", anche laddove le variazioni non implichino il superamento delle condizioni per il mantenimento (cfr. tra le altre Cass. n. 13309/2008).
Ciò in quanto i dati suscettibili di valutazione discrezionale da parte dell'autorità, devono rendersi noti "nell'adempimento di un obbligo di lealtà del singolo verso le istituzioni, la cui violazione comporta la revoca del beneficio".
La ratio sottesa a tale affermazione, chiaramente, proseguono dal Palazzaccio, "è orientata a garantire, dopo l'ammissione dell'interessato al beneficio, l'assolvimento di minimali oneri di cooperazione nei confronti dello Stato, segnatamente declinati nel senso della comunicazione di ogni mutamento di quanto già a suo tempo dichiarato e considerato". Per cui, la mancata comunicazione delle variazioni di reddito comporta in sé e per sé la revoca dal beneficio, a prescindere cioè dalla circostanza che la variazione risulti poi non determinativa del superamento del limite reddituale comportante l'ammissione.
D'altronde, osservano ancora da Piazza Cavour, centrale è in merito il testo dell'articolo 112 del Dpr n. 115/2002 che prevede, alle lettere a) e b), due concorrenti ipotesi di revoca – "l'una associata al fatto dell'interessato che, nei termini previsti dall'art. 79, comma 1, lett. d), non provveda a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito; e l'altra viceversa correlata al fatto che a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera d), le condizioni di reddito risultino variate in misura tale da escludere l'ammissione".
Da qui la cassazione del provvedimento e il rinvio alla corte d'appello di Firenze in diversa composizione che avrà il compito di riformulare ogni valutazione uniformandosi al principio di diritto esposto.

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