Penale

Gratuito patrocinio, se il reddito è nei limiti no alla revoca per la falsa dichiarazione

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di Patrizia Maciocchi

La falsità o l'incompletezza dell'autocertificazione allegata alla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non fa scattare la sua inammissibilità e dunque la revoca del beneficio, se i redditi effettivi non superano il limite fissato. La revoca può, infatti, essere disposta, solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Questa la decisione adottata dalle Sezioni unite della cassazione, con la sentenza 14723, anticipata da un'informazione provvisoria del 26 dicembre 2019. La decisione del Supremo consesso prende le mosse da un'ordinanza di rinvio della quarta sezione penale che prendeva atto di un contrasto che aveva diviso la giurisprudenza. Secondo un primo orientamento, affermato anche a Sezioni unite, per far scattare la revoca sarebbe sufficiente anche il solo quadro “riduttivo, distorto e fallace” dichiarato da chi chiede l'ammissione la beneficio.

Una revoca che sarebbe legittima anche se, all'esito dei controlli, pur verificata la falsità, il reddito risulti inferiore al limite previsto per l'ammissione. Conclusione opposta per i sostenitori di una seconda tesi, ad avviso dei quali la falsità o l'omessa indicazione anche parziale di alcuni dati previsti nella dichiarazione sostitutiva non basta per la revoca. Secondo l'orientamento, scelto dalle Sezioni unite, infatti il Dpr 115/2002, per il reato previsto dall'articolo 95, non contiene alcuna automaticità nel passo indietro da parte dello Stato possibile invece nel caso di una discrasia tra reddito dichiarato e accertato. La revoca, prevista dall'articolo 112, è infatti legittima solo se risulta che l'assistenza legale a spese dello Stato è stata concessa senza che esistessero i presupposti.

Una conclusione che le Sezioni unite raggiungono valorizzando anche la ratio del gratuito patrocinio il cui fondamento è costituito dalla tutela del diritto inviolabile alla difesa per la persona sprovvista di mezzi economici, a cui deve essere assicurata la possibilità di scegliersi un avvocato. Il supremo consesso ricorda che la revoca vale dunque per le ipotesi fissate dalla legge, oltre che nel caso di omessa comunicazione delle variazioni di reddito. Questo anche se le variazioni sono occasionali e non comportano in venire meno delle condizioni per l'ammissione al beneficio

Corte di cassazione – Sezioni unite – Sentenza 12 maggio 2020 n.14723

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