Civile

Guida in stato di ebbrezza, per i casi lievi sospensione delle patente senza sconti

Per la Consulta non si può estendere il beneficio della riduzione della metà che segue il lavoro di pubblica utilità nei casi più gravi

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di Francesco Machina Grifeo

La Corte costituzionale, sentenza 62/2021, ha dichiarato inammissibile il ricorso del Giudice di pace di Genova che lamentava la mancata previsione, per le ipotesi di guida in stato di ebbrezza di minore gravità (art. 186, co. 2, lett. a) del Cds: tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l) di un istituto o di una prestazione che consenta di ridurre delle metà la sanzione accessoria della sospensione della patente.

Istituto che invece è previsto per i casi più gravi (lettere b) e c) dello stesso comma: alcol rispettivamente superiore a 0,8 ma non a 1,5 g, e superiore a 1,5gl), dove la pena detentiva può essere sostituita dal lavoro di pubblica utilità con l'effetto, in caso di svolgimento positivo, di ridurre della metà la sanzione della sospensione della patente.

L'ordinanza di rimessione, afferma la Consulta, auspica dunque l'introduzione, anche per la condotta costituente illecito amministrativo, di un fattore di premialità comune a quello invece garantito per le condotte di rilevanza penale. Il giudice a quo, tuttavia, non considera che l'istituto delle sanzioni sostitutive "trova attualmente la propria applicazione elettiva nell'ambito penale".

In particolare, la possibilità di sostituzione della pena, "è prevista per i soli illeciti penali e tra questi unicamente per quelli per i quali il legislatore stabilisce una pena detentiva, sola o congiunta ad una pena pecuniaria". La procedura di tipo "premiale" disciplinata dall'articolo 186, comma 9-bis, del codice della strada, "non può, dunque, assumersi come tertium comparationis, né, tanto meno, come soluzione che possa applicarsi allo scopo di ridurre la misura della sospensione della patente conseguente alla violazione prevista dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 186 cod. strada, giacché essa ha un evidente carattere speciale, culmina nella irrogazione di una pena sostitutiva ed è intimamente correlata alla natura degli illeciti penali cui la misura accede" e si riconnette alla "particolare finalità rieducativa" perseguita.

Del resto, rientra nella discrezionalità del legislatore, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o di arbitrarietà, la configurazione degli illeciti penali e amministrativi e la individuazione del relativo trattamento sanzionatorio, nonché degli istituti che possono incidere sulla determinazione in concreto della sanzione da applicare.

Invece, conclude la Corte, l'ordinanza del Gdp sollecita una pronuncia additivo-manipolativa (finalizzata a individuare un istituto o una prestazione che estenda il beneficio della riduzione della sospensione della patente), la quale sarebbe, peraltro, "tanto penetrante quanto indeterminata nelle sue coordinate da invadere lo spazio riservato alla discrezionalità legislativa". E questo, per costante giurisprudenza della Corte, "preclude l'esame nel merito della questione, determinandone l'inammissibilità".

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