Il "correttivo" ha, nel dettaglio, esteso l'ambito del Cct obbligatorio (anche in relazione ai settori speciali: cfr. articoli 141, comma 3, lettera i-bis del codice, introdotto dall'articolo 47, lettera a), n. 3, Dlgs n. 209/2024), ne ha rafforzato la funzione arbitrale e meglio perimetrato l'attività, sia con riguardo alla tipologia di atti che possono essere adottati e ai loro effetti, sia con riguardo al limite temporale di operatività del collegio
Il collegio consultivo tecnico (Cct) è un organo collegiale costituito da tre o cinque componenti, dotati comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, con lo scopo di prevenire o dirimere le controversie, di carattere giuridico o tecnico, che possono insorgere durante l'esecuzione del contratto.
Il Collegio consultivo tecnico: dal "decreto semplificazioni" al "correttivo appalti"
La costituzione del Cct può essere obbligatoria o facoltativa.
Il Cct...
LA PROGRAMMAZIONE - Conferenza dei servizi: sì al ruolo dell'amministrazione procedente
di Luca Emanuele Ricci