Il "correttivo" ha, nel dettaglio, esteso l'ambito del Cct obbligatorio (anche in relazione ai settori speciali: cfr. articoli 141, comma 3, lettera i-bis del codice, introdotto dall'articolo 47, lettera a), n. 3, Dlgs n. 209/2024), ne ha rafforzato la funzione arbitrale e meglio perimetrato l'attività, sia con riguardo alla tipologia di atti che possono essere adottati e ai loro effetti, sia con riguardo al limite temporale di operatività del collegio
Il collegio consultivo tecnico (Cct) è un organo collegiale costituito da tre o cinque componenti, dotati comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, con lo scopo di prevenire o dirimere le controversie, di carattere giuridico o tecnico, che possono insorgere durante l'esecuzione del contratto.
Il Collegio consultivo tecnico: dal "decreto semplificazioni" al "correttivo appalti"
La costituzione del Cct può essere obbligatoria o facoltativa.
Il Cct...
I punti chiave
- In ultimo, significative novità sono state introdotte dal correttivo appalti (Dlgs n. 209/2024)
- L'ambito oggettivo del collegio consultivo tecnico: Cct obbligatorio, Cct facoltativo, Cct con funzione di arbitrato irrituale
- L'attività del collegio consultivo tecnico: pareri e determinazioni
- Lo scioglimento del collegio consultivo tecnico
- La disciplina transitoria
Semplificazione amministrativa: una nuova "buona" legge non basta
di Patrizio Leozappa - Segretario dell'Unione nazionale avvocati amministrativisti e Presidente della Camera amministrativa romana
