Penale

Dai contratti dissimulati operazioni inesistenti

L’intermediazione illecita era mascherata da un contratto di servizi. Le società avevano avuto la possibilità di beneficiare di un diverso regime fiscale

di Laura Ambrosi

Le fatture relative al contratto dissimulato rilevano come operazioni giuridicamente inesistenti, se hanno consentito di beneficiare di un diverso regime fiscale. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 33994.

La vicenda trae origine dal sequestro finalizzato alla confisca nei confronti della legale rappresentante di due società indagato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (articolo 2 del Dlgs 74/2000).

In particolare, secondo l’accusa, alcuni contratti di appalto stipulati mascheravano, in realtà, un’illecita somministrazione di manodopera. Ne conseguiva che le fatture ricevute per tale appalto, erano state considerate relative ad operazioni giuridicamente inesistenti.

Il decreto di sequestro veniva confermato in sede di rinvio disposto dalla Cassazione e pertanto l’interessata ricorreva nuovamente dinanzi alla Suprema Corte.

Tra i motivi di doglianza, l’indagata rilevava l’errata valutazione del dolo: secondo la difesa, poiché le società utilizzatrici delle fatture di appalto, avevano corrisposto l’Iva al proprio fornitore, mancava il fine di evasione e comunque, vigendo il principio di neutralità per tale imposta, avevano il diritto di detrarre la somma corrisposta.

In altri termini, mancava il beneficio fiscale conseguente all’utilizzo delle fatture considerate giuridicamente inesistenti, poiché l’Iva pagata poteva essere detratta.

La Cassazione, con questa articolata sentenza, ha affrontato la questione relativa alla rilevanza penale di una simile violazione.

Innanzitutto, i giudici hanno precisato che nella specie, con la forma negoziale del contratto di appalto di servizi, il fornitore aveva dissimulato una illecita intermediazione di manodopera.

Tale circostanza aveva consentito alle società utilizzatrici delle fatture di beneficiare di un diverso regime Iva, atteso che per il “prestito di personale” o distacco non rilevava ai fini di tale imposta (quanto meno al tempo della contestazione).

Con riferimento alla neutralità, i giudici di legittimità hanno richiamato i principi unionali secondo i quali l’Iva è ammessa in detrazione solo in presenza di fatture provenienti dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, mentre non entrano nel conteggio le fatture emesse da chi non è controparte nel rapporto.

La falsità giuridica del contratto di appalto rispetto alla somministrazione illecita è stata così paragonata, in termini sostanziali, alla soggettiva inesistenza delle operazioni, per le quali la detraibilità dell’Iva è legata alla buona fede del contribuente.

Nella specie, l’indagata sapeva della frode proprio perché solo con le fatture di appalto, aveva diritto a detrarre l’Iva, non essendo prevista (al tempo) tale imposta per la somministrazione di manodopera.

La decisione offre lo spunto per alcune riflessioni alla luce dei principi recentemente affermati in materia.

Nel nostro ordinamento (articolo 8, 35° comma della legge 67/1988) non era soggetto a Iva il prestito o distacco di personale a fronte del quale è versato solo il rimborso del relativo costo. Ne conseguiva che doveva essere assoggettato a imposta solo il differenziale in eccesso.

La Corte di Cassazione (ordinanza di rinvio n. 2385/2019) rinviava la decisione alla Corte di Giustizia, la quale (sentenza C-94/19) ha confermato l’illegittimità della norma nazionale. I servizi di “messa a disposizione del personale” sono, infatti, un’operazione economica inerente all’esercizio di impresa e pertanto rilevante ai fini Iva, se sussiste un nesso diretto tra le due prestazioni (prestito di personale e corrispettivo pagato).

Va da sé quindi che anche il prestito di personale va assoggettato ad Iva, divenendo quindi il trattamento fiscale analogo al contratto di appalto.

Ne dovrebbe così conseguire che a parità di carico fiscale, divenga irrilevante la inesistenza giuridica atteso che nonostante la diversità contrattuale (appalto e somministrazione), mancherebbe la finalità di evasione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©