Civile

I presupposti di risarcibilità del danno biologico terminale

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Risarcimento del danno - Morte in conseguenza di sinistro stradale - Danno non patrimoniale iure hereditatis - Danno biologico “terminale” - Sussistenza – Legttimazione degli eredi.
Nell'ipotesi di morte avvenuta in conseguenza e successivamente alle lesioni riportate durante un sinistro stradale, la richiesta di risarcimento del danno presentata dagli eredi del defunto (c.d. danno terminale) va accolta in quanto costituente, pacificamente, un pregiudizio non patrimoniale trasmissibile iure hereditatis, dovendosi disattendere, nel caso di specie, il rilievo per cui il riconoscimento del danno biologico presuppone la permanenza in vita del soggetto leso. E ciò anche nel caso di domanda giudiziale formulata in maniera sintetica ma pur sempre nell'ambito di un atto di citazione, che, di per sé, permetta al giudicante di acquisire gli elementi istruttori utili alla definizione dello stato soggettivo del defunto durante il periodo di permanenza in vita: sottolinea la Corte, infatti, che laddove sussista un apprezzabile lasso temporale tra lesioni e morte da esse causata - a prescindere dalla sussistenza o meno del c.d. danno catastrofico (coscienza da parte del soggetto leso della ineluttabilità del danno patito) - è senza dubbio configurabile un danno biologico risarcibile, commisurato soltanto alla inabilità temporanea del defunto ma da liquidarsi in maniera adeguata alle circostanze del caso concreto (danno di massima entità e intensità).
•Corte cassazione, sezione III, sentenza 26 luglio 2016 n. 15395

Responsabilità medica – Omessa diagnosi di un processo morboso terminale – Risarcimento danni – Nesso di causalità – Asserita mancanza per impossibilità della risoluzione della patologia – Ineluttabilità della morte – Erroneità – Fondamento – Perdita della chance di sopravvivenza e di conservare una migliore qualità della vita – Configurabilità – Conseguenze – Danno morale terminale – Giudizio di assistenza.
È stato definito danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico il danno dalla vittima subito per la sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, per la cui configurabilità assume rilievo il criterio dell'intensità della sofferenza provata, a prescindere dall'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima richiesto per la liquidazione del danno biologico terminale.
•Corte cassazione, sezione III, sentenza 20 agosto 2015 n. 16993

Risarcimento del danno – Valutazione del danno – Valutazione e liquidazione – Invalidità personale – In genere – Danni da morte – Criteri di liquidazione – Danno biologico terminale – Riferimento alle tabelle relative all'invalidità temporanea – Danno catastrofale – Liquidazione equitativa pura - Fattispecie.
In caso di sinistro mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi a un criterio equitativo puro, che tenga conto della “enormità” del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità e intensità, tanto da esitare nella morte. (Nella specie la Suprema corte ha respinto il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva liquidato in via equitativa, quale danno biologico terminale patito dalla vittima, rimasta in vita 7 giorni, la somma di euro 2.500,00 “pro die”).
•Corte cassazione, sezione III, sentenza 31 ottobre 2014 n. 23183

Risarcimento del danno – Parenti della vittima (morte dei congiunti) – Diritto al risarcimento – Danno non patrimoniale – Danno da perdita della vita – Nozione – Differenze con il danno biologico terminale e quello morale terminale o catastrofale.
Il danno da perdita della vita è altro e diverso, in ragione del diverso bene tutelato, dal danno alla salute, e si differenzia dal danno biologico terminale e dal danno morale terminale (o catastrofale o catastrofico) della vittima, rilevando ex se nella sua oggettività di perdita del principale bene dell'uomo costituito dalla vita, a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia, e dovendo essere ristorato anche in caso di morte cd. immediata o istantanea, senza che assumano pertanto al riguardo rilievo la persistenza in vita all'esito del danno evento da cui la morte derivi né l'intensità della sofferenza interiore patita dalla vittima in ragione della cosciente e lucida percezione dell'ineluttabile sopraggiungere della propria fine.
•Corte cassazione, sezione III, sentenza 23 gennaio 2014 n. 1361

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