Il maggiore di età e il minore emancipato, in condizioni di abituale infermità di mente, che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione. Il procedimento di interdizione riguarda le persone maggiorenni ovvero i minori emancipati, cioè quelli autorizzati all’atto di matrimonio. I minori non emancipati sono esclusi perché sono in condizione per legge di incapacità legale di agire assoluta. Non può essere pronunciata interdizione o inabilitazione se gli episodi psicotici sono occasionali, anche quando periodici e intermittenti
Ai sensi dell’articolo 414 del Codice civile «il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione»: pertanto, il procedimento di interdizione riguarda le persone fisiche maggiorenni ovvero i minori emancipati, ossia, quei minori autorizzati all’atto di matrimonio. I minori non emancipati sono esclusi dall...
Il Tar Lazio chiude il 2024 in "positivo"ma servono risorse per le sfide future
di Marcello Clarich - Professore ordinario di Diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma