I vantaggi di costituire una start up nel 2021 ed investire su imprese ad alto contenuto tecnologico
Scegliere la migliore forma societaria può essere un complesso nodo da sciogliere per l'imprenditore che si appresta ad avviare la propria attività
Scegliere la migliore forma societaria può essere un complesso nodo da sciogliere per l'imprenditore che si appresta ad avviare la propria attività.
A tal proposito può accadere che, qualora venga costituita una società di capitali il cui oggetto sociale abbia profili di innovatività, si opti per l'iscrizione alla Sezione speciale del Registro Imprese riservata alle Start up innovative: la scelta è, talvolta, influenzata sia da alcuni vantaggi di natura fiscale che da risvolti che possono ricadere sul profilo reputazionale.
E' bene, anzitutto, precisare che l'opzione di condurre una Start up innovativa, oltre a vincolare l'imprenditore a mantenere dei requisiti ben precisi previsti dalla L. 179/2012, impone allo stesso una rinuncia: nelle Start up innovative è fatto divieto di distribuire gli utili. Tenuto conto che la distribuzione degli utili è un concetto focale nella conduzione di un'attività d'impresa (per l'appunto l'attività imprenditoriale è primariamente caratterizzata dallo scopo lucrativo), si immagina che tale limitazione sia stata posta in essere per fungere da "contrappeso" a una serie di vantaggi fiscali di cui si dirà nel prosieguo della lettura.
Come suddetto, inoltre, optare per la qualifica di Start up innovativa non avviene soltanto per l'ottenimento di vantaggi fiscali ma, talvolta può avvenire anche per motivi reputazionali che sono saldamente legati alla natura dell'istituto.
La Start up innovativa è nata con il D.L. 179/2012 allo scopo di istituire un regime "agevolato" per le imprese aventi come oggetto sociale un'attività innovativa ad alto contenuto tecnologico, favorendone lo sviluppo. In linea con tale principio, la Start up innovativa, prima di essere una "macchina da soldi", per il nostro Ordinamento giuridico, deve essere in grado di produrre innovazione. In particolare occorre sottolineare che le agevolazioni statali sono concesse al fine di sostenere il progresso tecnologico del Paese Italia attraverso la crescita di realtà imprenditoriali che investano costantemente in ricerca, sviluppo, digitalizzazione, tecnologia.
Presentarsi come "Start up innovativa" (ed ecco che entra in gioco il fattore reputazionale) significa oggi presentarsi come dei veri e propri "pionieri". In tale ottica il legislatore ha ben pensato di vincolare l'imprenditore a reimpiegare i frutti dei propri risultati nella stessa attività anziché distribuirli come remunerazione dell'investimento effettuato.
A tal proposito è opportuno far presente che l'innovatività dell'iniziativa imprenditoriale conduce spesso l'impresa a realizzare il progetto industriale per lo più attraverso l'ausilio di finanza erogata tramite bandi pubblici o iniziative di raccolta collettiva quali ad esempio il crowdfunding o i c.d. "business angels" (che siano essi autonomi o in forma associata), anziché attraverso i versamenti dei soci in conto capitale o la sottoscrizione da parte di questi di garanzie personali. In tale ottica si riesce a comprendere come il legislatore, a maggior ragione, abbia voluto fare in modo che questi mezzi alternativi di accesso al credito non fossero strumentalizzati al mero lucro, ma fossero di fatto asserviti a un progetto più ambizioso, quale quello di migliorare il livello tecnologico nazionale e territoriale.
L'imprenditore che sceglie di avviare una Start up innovativa è, quindi, consapevole del fatto che la sua reputazione sarà diversa da quella dell'imprenditore in regime di una ordinaria Srl o Spa: in particolare, lo "startupper" è un soggetto impegnato nel creare innovazione ancor prima che creare guadagni, ed ecco perché le Start up sono fortemente collegate al mondo dell'imprenditoria giovanile e delle accademie.
A tal proposito, la reputazione legata alla Start up innovativa non sempre favorisce l'impresa. Infatti, se da un lato l'imprenditoria giovanile è sinonimo di innovazione e di economia "smart", dall'altro lato vi è il rischio che gli istituti di credito potrebbero vedere con scetticismo un progetto tanto innovativo, quanto incerto in termini di successo dal punto di vista economico.
Quanto finora rappresentato riguarda per lo più gli aspetti reputazionali connessi alla scelta di qualificarsi come Start up innovativa. D'altro canto vi sono anche indubbi vantaggi fiscali riservati al mondo delle Start up innovative.
In particolare, in primo luogo, l'art. 26, comma 8, del D.L. 179/2012, prevede che la Start-up innovativa dal momento della sua iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese sia esonerata dal pagamento del diritto camerale annuale (di contro, per una ordinaria Srl l'importo minimo attualmente è di 120 euro oltre euro 24 per ogni unità locale). Oltre a ciò le Start up innovative sono esonerate anche dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria, in genere dovuti dalle società di capitali per il deposito del bilancio.
Uno dei più importanti benefici fiscali, poi, si ravvisa in favore degli investitori privati. In particolare il Decreto Rilancio (articolo 38, comma 7, D.L. 34/2020) ha innalzato al 50% (dal 30% originariamente previsto dalla L. 179/2012) la detrazione d'imposta per i soggetti Irpef sui conferimenti di capitale effettuati dagli stessi in denaro (l'importo massimo agevolabile è pari ad euro 100.000 annui per ciascun investitore). La fruizione della detrazione può avvenire per l'anno d'imposta in cui vengono effettuati i versamenti e fino ai due anni successivi (qualora la stessa detrazione ecceda l'imposta dell'anno in cui si effettua l'investimento). Inoltre, per poter fruire della detrazione è necessario che i soci mantengano il loro investimento nella Start up per tre anni consecutivi (e quindi che non cedano le quote nei tre anni).
Un ulteriore beneficio per le imprese che investono in tecnologia e quindi anche (ma non solo) per le Start up innovative è dato dal nuovo Piano Nazionale Transizione 4.0 (potenziamento del precedente Industria 4.0). Il nuovo piano, in particolare, prevede l'innalzamento delle aliquote dei (già previsti dalla normativa Industria 4.0) crediti d'imposta per gli investimenti in beni materiali ed immateriali. Tra le varie agevolazioni previste, il legislatore ha provveduto ad aumentare l'aliquota del credito d'imposta per gli investimenti in R&S che dal 12% sale al 20% e il relativo massimale agevolabile che passa dai 3 ai 4 milioni di euro.
Sul piano dell'accesso al credito agevolato va tenuto conto dell'incentivo "SmartStart" di Invitalia, rifinanziato attraverso la destinazione di ulteriori 100 milioni di euro con il Decreto Rilancio (DL 34/2020) che prevede addirittura la possibilità di fruire di un finanziamento a tasso zero e senza garanzie da restituire in 10 anni, erogato a copertura dell'80% dell'investimento, che può salire al 90% a condizione che la compagine sociale sia composta da soci donne, soci di qualsiasi sesso di età inferiore ai 36 anni, o che includa almeno un esperto con titolo di dottore di ricerca che rientra dall'estero.
Altre forme di finanza agevolata potrebbero, inoltre, essere poste in essere nei prossimi mesi da iniziative territoriali.
Non resta che attendere gli sviluppi.
* di Luca Mogarelli (Dottore Commercialista, Revisore Legale)
Revocatoria ordinaria dell’atto di scissione, competente il tribunale delle imprese
di Carola Pagliuca e Davide di Marcantonio (*)