I verbali di verifica e i Pvc non viaggiano attraverso la Pec
I verbali redatti durante il controllo, compreso l’atto di constatazione, non si consegnano via Pec al contribuente poiché non sarebbe garantito il contraddittorio con l’organo ispettivo. A fornire questa interpretazione è la Gdf, in risposta a un quesito posto in occasione di Telefisco. La Gdf ha innanzitutto ricordato che in base alle attuali disposizioni contenute nel Codice dell’amministrazione digitale le regole concernenti la digitalizzazione degli atti della Pa si applicano «alle attività e alle funzioni ispettive e di controllo fiscale» con le modalità previste da un decreto che a oggi, non è stato ancora emanato.
Nelle more, secondo la Gdf, è comunque possibile la notifica di alcuni atti dell’istruttoria tributaria (per esempio inviti e richieste) mediante Pec. Con riferimento però ai verbali di verifica e di constatazione, la Gdf ha precisato che in base alle vigenti disposizioni normative (articolo 12 comma 7 dello Statuto del contribuente), essi non sono soggetti a notifica, bensì a rilascio.
Rilascio funzionale a porre il contribuente nella condizione di partecipare, attivamente e personalmente, alle attività istruttorie e, se del caso, di presentare osservazioni. Solo così quindi sarebbe salvaguardata la piena e effettiva interazione tra l’organo di controllo e il contribuente.
L’interpretazione merita qualche riflessione. Innanzitutto, la motivazione secondo cui non sarebbe utilizzabile l’invio tramite Pec perché la norma invocata non richiede la notifica (tipica della Pec) ma solo il rilascio appare molto formale ma poco efficace nella sostanza. La norma citata attiene solo i casi di accesso presso le aziende e non trova applicazione per le numerose ipotesi di controlli “a tavolino”.
È singolare che questa ben nota differenziazione venga esaltata dai verificatori allorchè il contribuente lamenti la mancata effettuazione del contraddittorio (obbligatorio solo per gli accessi), mentre sia trascurata per agevolare la ricezione del verbale da parte del contribuente. Inoltre, se l’utilizzo della Pec determina una notifica e non un semplice rilascio, mal si comprende perché, a richiesta dell’interessato, non sia possibile inviare il tutto con Pec atteso che eseguendo una notifica sicuramente si concretizza un rilascio dell’atto.
Il problema, semmai, si sarebbe presentato nel caso opposto: se la Pec configurasse un mero rilascio/consegna e invece per legge sarebbe stato necessario procedere alla notifica che, come noto, impone maggiori garanzie e formalità. In altre parole inviando con Pec il verbale, quest’ultimo risulterebbe sicuramente rilasciato esattamente come una consegna a proprie mani.
Per quanto concerne invece il contraddittorio, che non verrebbe garantito, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, tale diritto non attiene - almeno con censura di nullità degli atti in caso di inosservanza - la fase del controllo, ma quella successiva antecedente l’emissione dell’atto impositivo. Basti pensare che sia la Gdf sia l’Agenzia possono svolgere indagini finanziarie con contestazioni delle varie presunzioni senza interloquire preventivamente con il contribuente. Per tutte queste ragioni, in attesa del decreto attuativo, sarebbe opportuno agevolare il contribuente almeno in questa fase del controllo.