Il bene immobile militare anche se dismesso non è usucapibile
Rientra infatti comunque nei beni del demanio che non sono disponibili
«Non può attribuirsi alcuna rilevanza al fatto che un bene sia stato dismesso dal patrimonio militare, essendo la relativa normativa concorrente con quella del demanio culturale (in caso di sua inclusione nelle previsioni di cui all’articolo 822, secondo comma, del codice civile) con la conseguenza che il venir meno della demanialità militare non tocca i vincoli dipendenti dalla persistente demanialità culturale». Questo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione con l’ordinanza n.28792/23...