Il campeggio in zona tutelata deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica
Anche se un’opera rientra nella libera edilizia che esclude la necessità del permesso di costruire va tenuto conto degli strumenti urbanistici che vincolano alla necessità di avere un’autorizzazione ad hoc
Non conta solo l’indicazione di un determinato intervento nell’elencazione di quelli cosiddetti di edilizia libera per affermare che la sua realizzazione sia legittima non necessitando del rilascio del permesso di costruire. Rilevano. infatti, anche gli eventuali vincoli apposti a una data zona e il cui mancato rispetto rende illegittima l’opera realizzata nonostante, di principio, essa appartenga a quelle che non devono essere dotate di titolo abilitativo.
Così la Corte di cassazione penale - con la sentenza 2384/2025 - ha respinto il ricorso del committente contro il sequestro di piccole strutture ricettive turistiche illegali in quanto non erano state autorizzate pur ricadendo in una zona soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico.
La vicenda cautelare
Nel caso concreto le opere erano delle tensostrutture rientranti in base alla legge della Regione nella libera edilizia. E proprio per tale rilievo il Gip non aveva accolto l’istanza di sequestro preventivo avanzata dal Pm. Inoltre, secondo il Gip non emergeva la necessaria esigenza cautelare, perché le strutture non erano ancorate al terreno di maniera fissa e anche se prive del nulla osta idrogeologico o dell’autorizzazione paesaggistica in quanto esse insistevano comunque su un’area a chiara vocazione turistica e ricettiva con esclusione quindi di ricadute negative sull’assetto del territorio, ciò che portava a escludere la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva. Inoltre, sempre nel rigettare l’istanza di sequestro lo stesso Gip aveva ritenuto che il rispetto dei vincoli non fosse dirimente per un’area a vocazione turistica dove il complesso realizzato avrebbe determinato un non apprezzabile aumento del carico urbanistico per le sole 38 presenze ulteriori corrispondenti alla capienza delle opere incriminate.
Successivamente - a seguito dell’appello cautelare del Pm - il tribunale del riesame aveva disposto il sequestro dei 19 alloggi e delle infrastrutture a essi dedicate in quanto vi era rischio di aumento del carico urbanistico e l’ancoraggio al terreno era da considerarsi fisso.
Il ricorso per cassazione
Il committente riteneva che l’intervento edilizio fosse coperto dalla sua legittima autorizzazione a realizzare un campeggio e contestava il ragionamento dei giudici che avevano ritenuto inamovibili le tensostrutture. Però tale rilievo difensivo oltre a toccare una valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità, non tiene conto della finalità con cui è stato disposto il sequestro: non aggravare le conseguenze del reato già consumato. Infatti, in materia edilizia, di norma la misura viene adottata al fine di non far proseguire lavori illegittimi, ma presupposto valido della cautela ben può essere anche il fine di evitare che in area vincolata aumenti il carico urbanistico per l’aumento delle presenze e la conseguente intensificazione dell’uso di servizi o l’insorgere della necessità di aumentarne la consistenza.
Il reato di cui all'art. 3, n. 2, l. 75/1958: capacità di continenza della norma ed elementi obiettivi di colpevolezza
di Vittorio Mazzocca Gamba - Associate presso Studio Legale Proietti