Per la Consulta (sentenza 2572025) non si può pretendere che un soggetto, certificato disabile, fornisca a prova della padronanza della lingua italiana, un diploma che ne attesti la conoscenza.
LA MaSSIMA
Immigrazione e stranieri - Cittadinanza - Acquisto - Attestazione di adeguata conoscenza della lingua italiana - Necessità - Sussiste - Carenza per disabilità - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale - Sussiste. (Costituzione, articoli 2, 3, 10, 38; legge 5 febbraio 1992 n. 91, articolo 9.1; Dl 4 ottobre 2018 n. 113 convertito dalla legge. 1° dicembre 2018 n. 132, articolo 14, comma 1, lettera a-bis)
È costituzionalmente illegittimo l'articolo 9.1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'articolo 14, comma 1, lettera a-bis) del Dl 4 ottobre 2018 n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) convertito dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, nella parte in cui non prevede una clausola di esenzione dalla dimostrazione della conoscenza della lingua italiana per lo straniero che versi in condizioni di oggettiva e documentata impossibilità di acquisirla in ragione di una disabilità.
La disabilità, oltre che una disgrazia in sé stessa, viene sovente a frapporsi nella vita di relazione nei più svariati settori, e a volte inaspettatamente: è capitato anche per l'acquisto della cittadinanza, e se n'è dovuta occupare ora la sentenza della Corte costituzionale 7 marzo 2025 n. 25 . È giusto che chi intende inserirsi a pieno titolo in una comunità nazionale con l'acquisto della cittadinanza dimostri la padronanza della lingua del Paese che lo ospita, ma "ad impossibilia nemo tenetur...


