Il contributo unificato creato per non adire inutilmente altro giudice ha prescrizione decennale
La funzione principale del tributo erariale resta quella di finanziare le spese che l'amministrazione della giustizia deve sopportare per la trattazione della controversia
L'obbligo del versamento del contributo unificato ha una prescrizione decennale. Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 2999/22.
Natura di "tributo erariale". I Supremi giudici, però, prima di arrivare alla puntualizzazione dei termini, hanno precisato che il contributo unificato ha natura di "tributo erariale" che la parte è tenuta a versare al momento dell'iscrizione a ruolo, per finanziare le spese che l'amministrazione della giustizia deve sopportare per la trattazione della controversia. Tuttavia - si legge nella sentenza - il versamento ha anche l'ulteriore e fondamentale funzione preventiva-deterrente e, quindi, vagamente sanzionatoria, nei confronti della parte che, avendo già ottenuto la decisione della causa dal giudice di primo grado, non se ne accontenti, e adisca così infondatamente il giudice superiore (sul punto si veda anche la sentenza della Cassazione n. 23882/2020). Dopo quindi aver analizzato la struttura e la funzione del versamento, gli Ermellini, rifacendosi alla normativa del codice civile, hanno specificato che per il contributo unificato vale il termine decennale.
Macroscopico errore della Ctr . Accolta, quindi, la richiesta del ministero della Giustizia che ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'articolo 20 del Dlgs 472/1997 per aver la Ctr (sbagliando) ritenuto prescritto il credito erariale senza considerare che l'obbligo di versamento del contributo unificato è soggetto a un termine di prescrizione decennale ex articolo 2946 del codice civile.