Civile

Il curatore non è responsabile dei debiti d’imposta del fallito

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di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

Il curatore fallimentare non rappresenta né sostituisce il soggetto fallito, ma opera nell’interesse pubblico con poteri e funzioni attribuiti dalla legge nel perseguimento delle finalità tipiche della procedura concorsuale. Pertanto, il curatore non è responsabile in solido né per gli obblighi fiscali del fallito rimasti inadempiuti, né per quelli che, seppur riferiti all’esercizio provvisorio della curatela, lo stesso curatore non sia stato in grado di adempiere per mancanza di risorse sufficienti. È quanto affermato dalla Ctr della Lombardia con la sentenza 2911/11/2019 (presidente Pezza, relatore Vicuna), che disconosce la prassi dell’agenzia delle Entrate di ritenere il curatore fallimentare responsabile in solido delle violazioni fiscali riferibili all’impresa fallita.

Nel 2014 viene dichiarato il fallimento di una Srl e viene nominato un curatore per la gestione della procedura concorsuale. Durante l’esercizio provvisorio, la curatela presentava le dichiarazioni fiscali dell’impresa fallita, ma non riusciva ad adempiere a taluni obblighi di versamento delle imposte (Iva e ritenute sui redditi di lavoro dipendente) non essendovi risorse sufficienti. Nel 2019 il curatore riceve, in qualità di coobbligato in solido, una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo delle somme non versate, oltre interessi e sanzioni.

Il curatore si oppone alla pretesa fiscale ribadendo la correttezza del proprio operato, facendo presente che:
le somme in esame, pur rientrando tra quelle prededucibili, rappresentavano crediti di rango inferiore rispetto ad altri crediti che invece erano stati soddisfatti;
anche altri crediti prededucibili, di grado superiore rispetto a quelli vantati dall’Agenzia, sono rimasti insoddisfatti per incapienza dell’attivo.

Il ricorso viene rigettato in primo grado, ma la decisione viene ribaltata in appello. I giudici della Ctr si soffermano anzitutto sulla corretta qualificazione della figura del curatore fallimentare, precisando che lo stesso non è qualificabile come rappresentante legale del soggetto fallito. Al riguardo, la Ctr richiama alcune pronunce della Cassazione (9605/1991, 508/2003), con le quali è stato chiarito che il curatore agisce in qualità di pubblico ufficiale con poteri che gli derivano dalla legge, senza che sia previsto alcun obbligo generale di subentro nelle posizioni giuridiche passive di cui era onerato il soggetto fallito.

Su queste basi, continuano i giudici, il fatto che alla curatela sia affidata l’amministrazione del patrimonio del fallito non comporta affatto che sul curatore gravi l’adempimento di obblighi facenti originariamente carico all’imprenditore e da questi non adempiuti volontariamente o per colpa. Allo stesso modo, il curatore non può essere chiamato personalmente a rispondere di obbligazioni che lo stesso non sia stato in grado di adempiere per insufficienza delle risorse disponibili nella gestione della procedura.

Nel caso di specie, il curatore ha dimostrato di avere rispettato l’ordine di soddisfacimento dei crediti in base al grado dei privilegi e di non avere potuto soddisfare il debito di imposta verso l’Erario per mancanza di risorse finanziarie sufficienti. Anzi, soddisfare il debito di imposta avrebbe significato violare l’ordine dei privilegi imposto dalla legge fallimentare, in quanto di grado inferiore. Su queste basi, la Ctr afferma la carenza di legittimazione passiva del curatore fallimentare e annulla la cartella di pagamento allo stesso notificata quale responsabile in solido.

Ctr Lombardia 2911/11/2019

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