Il datore di lavoro non può accedere ai verbali degli ispettori Inps
La tutela della riservatezza dei dipendenti o ex dipendenti impedisce al datore di lavoro di accedere alle dichiarazioni rese dai lavoratori nei verbali di accertamento degli ispettori del lavoro. La divulgazione dei dati potrebbe comportare, nei confronti dei lavoratori, indebite pressioni o ripercussioni nel contesto lavorativo. Questo è quanto ribadito dal Tar Veneto nella sentenza 763/2015.
Il caso - La vicenda trae origine da un controllo effettuato dagli ispettori del lavoro presso una società conclusosi con un verbale unico di accertamento e notificazione. La società aveva in seguito proposto una istanza di accesso agli atti, documenti e verbali di tutte le dichiarazioni rese nel corso delle verifiche da parte di alcuni ex dipendenti. L'Inps aveva negato l'ostensibilità dei documenti in quanto anche «eventuali accorgimenti (cancellature e omissioni) sarebbero stati insufficienti a garantire la riservatezza dei lavoratori», non rilevando la qualità di ex dipendenti dei dichiaranti, in relazione alla necessità di preservare «l'interesse generale ad un compiuto controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro da parte degli Enti proposti».
La società ricorreva dinanzi al Tar sostenendo l'esistenza di un eccesso di potere nel bilanciamento tra le esigenze della propria difesa giudiziale e la tutela della riservatezza degli ex dipendenti.
Le motivazioni - I giudici amministrativi respingono il ricorso e si ricollegano all'uniforme orientamento giurisprudenziale che in tema di accesso alle dichiarazioni rese dai dipendenti in sede di accertamento ritiene «in via generale prevalente, se non assorbente, la tutela apprestata dall'ordinamento alle esigenze di riservatezza delle suddette dichiarazioni, contenenti dati sensibili la cui divulgazione potrebbe comportare, nei confronti dei lavoratori, azioni discriminatorie o indebite pressioni». L'esigenza di riservatezza prevale in questo caso su quella di difesa del datore in quanto qui si tratta di soggetti “più deboli” che vanno tutelati anche se non più dipendenti della società che presenta l'istanza di accesso, in quanto «l'esigenza di una tutela dei lavoratori è così profonda da valicare la permanenza del rapporto di lavoro». Inoltre, aggiunge il Tar, in caso contrario « il perseguimento di finalità di controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro verrebbe di fatto compromesso da un'eventuale reticenza dei lavoratori a rendere dichiarazioni ispettive».
Tar Veneto – Sezione III – Sentenza 1 luglio 2015 n. 763