Civile

Il direttore generale del Ssn non può contrarre altri impegni professionali

Per la Cassazione, sentenza 25369/2020, si tratta di un rapporto esclusivo con la Pa

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di Giampaolo Piagnerelli

Il direttore generale legato al Servizio sanitario nazionale non può contrarre ulteriori impegni professionali. Lo precisano le sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 25369/20.

Il contratto da 3 a 5 anni - I Supremi giudici hanno chiarito, infatti, che il rapporto di lavoro del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario è esclusivo ed è regolato da apposito contratto di diritto privato, di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. In particolare - si legge nella sentenza – la carica di direttore generale va intesa come rapporto diretto tra il soggetto e la pubblica amministrazione sulla base generale dell'articolo 53 del Dlgs 165/2001, nonché della disciplina specifica per i titolari di incarichi dirigenziali dettata dal Dlgs 39/2013. Il tutto, quindi, in piena sintonia con quanto stabilito per i medici del Ssn, dove l'articolo 4, comma 7, della legge 412/1991 precisa che con il Ssn può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Quest'ultimo è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato e con altri rapporti di natura convenzionale con il Ssn.

Il principio di diritto - Nei casi in cui non venga rispettata questa regola si configura un evidente conflitto di interessi. In definitiva la Cassazione si è pronunciata con il principio di diritto secondo cui: "ai direttori generali degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale si applica la normativa in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi con le relative sanzioni , dettata dall'articolo 53 del Dlgs 165/2001. Tale normativa ha carattere imperativo e inderogabile, essendo irrilevante il fatto che il rapporto del direttore generale di un ente del Ssn, peraltro, dalla legge qualificato esclusivo , sia di natura autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato, perché, agli indicati fini, quel che conta è lo svolgimento di funzioni in qualità di agente dell'Amministrazione pubblica da cui deriva il rispetto del primario dovere di esclusività del rapporto con la Pa".

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