Il “Dl Sicurezza” è legge, 14 nuovi reati e 9 aggravanti
Il Senato ha votato il via libera definitivo al provvedimento già approvato dalla Camera. Lavori sospesi per le proteste delle opposizioni che hanno inscenato un sit-in in Aula e poi ripresi dopo la Capigruppo
Via libera definitivo alla conversione del Dl 11 aprile 2025, n. 48, contenente disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario che si compone di 39 articoli. Il provvedimento riproduce sostanzialmente i contenuti del disegno di legge sicurezza, confrontando i testi dei due provvedimenti risulta che 12 articoli hanno subito modifiche, anche minime, rispetto al testo licenziato dalle Commissioni riunite del Senato. IL TESTO
Il testo si compone di VI Capi e introduce 14 nuovi reati e nove circostanze aggravanti. Tra le novità, l’introduzione del reato di occupazione arbitraria di immobile, con procedura semplificata per lo sgombero, e l’estensione del Daspo urbano. Il blocco stradale o ferroviario attuato con il corpo diventa reato. Pene più severe per chi aggredisce agenti o operatori sanitari, e arresto possibile anche in caso di flagranza differita. Si punisce l’uso di minori per l’accattonaggio, si vieta la vendita di infiorescenze di cannabis e si inaspriscono le pene per lesioni, danneggiamenti e resistenza a pubblico ufficiale. Si aggrava il reato di istigazione commesso all’interno di un istituto penitenziario, nonché, il delitto di rivolta all’interno di un istituto penitenziario.
Ampio spazio è riservato alla protezione degli agenti: sarà possibile l’utilizzo di bodycam e videosorveglianza, vengono rimborsate le spese legali (fino a 10mila euro per fase) in caso di processi e si consente il porto d’armi fuori servizio. Rafforzate anche le misure per gli 007 e le norme contro i comandanti di navi straniere che violano le direttive italiane. Sul versante carcere e reinserimento, si punta al lavoro come strumento rieducativo, con benefici per le imprese che assumono detenuti, anche in misure alternative. Introdotto infine un albo di esperti antiusura per aiutare le vittime a rientrare nel circuito legale.
TUTTE LE MISURE
Nel dettaglio, il CAPO I, composto da 9 articoli, detta disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia. L’articolo 1) introduce nuove fattispecie di reato in materia di detenzione di materiale contenente istruzioni per il compimento di atti di terrorismo e di divulgazione di istruzioni sulla preparazione e l’uso di sostanze esplosive o tossiche ai fini del compimento di delitti contro la personalità dello Stato. L’articolo 2 modifica l’articolo 17 del Dl n. 113 del 2018, in materia di prescrizioni penali in caso di violazioni delle norme per il noleggio di autoveicoli per la finalità di prevenzione del terrorismo. L’articolo 3 modifica il codice antimafia in materia di documentazione riferita ai contratti di rete e di non applicabilità da parte del prefetto dei divieti di contrattare qualora ne derivi il venir meno dei mezzi di sostentamento. L’articolo 4 interviene sulla disciplina delle misure di prevenzione, attribuendo al tribunale in composizione monocratica la cognizione in ordine all’applicazione del divieto di utilizzare strumenti informatici e telefoni cellulari ai soggetti maggiorenni destinatari dell’avviso orale disposto dal questore. L’articolo 5 modifica le disposizioni per la concessione dei benefici ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata.
L’articolo 6 introduce alcune disposizioni in materia di protezione di collaboratori e testimoni di giustizia, in particolare per quanto concerne il rilascio e l’utilizzo di documenti e identità fiscali di copertura.
L’articolo 7, da un lato, contiene disposizioni in materia di impugnazione contro le misure di prevenzione personali e dall’altro, in materia di gestione delle aziende sequestrate e confiscate, di amministrazione di beni immobili abusivi sequestrati e confiscati, nonché di contributi agli enti locali per la messa in sicurezza e l’efficientamento energetico dei beni destinati con provvedimento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
L’articolo 8 modifica la definizione di “articolo pirotecnico” per l’adeguamento alla nuova definizione unionale, introdotta nell’anno 2021: gli effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi e fumogeni sono riferiti non più alle sostanze esplosive contenute nel prodotto, ma al prodotto medesimo.
L’articolo 9 interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione e altri gravi reati stabilendo che non si può procedere alla revoca ove l’interessato non possieda un’altra cittadinanza. Al contempo, si estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca.
Il CAPO II, contiene altri 9 articoli, in materia di sicurezza urbana.
L’articolo 10 introduce il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui e una procedura d’urgenza per il rilascio dell’immobile e la conseguente reintegrazione nel possesso.
L’articolo 11, oltre a introdurre una nuova circostanza aggravante comune, modifica il Codice penale per rendere più incisiva la repressione delle truffe agli anziani.
L’articolo 12 (modifica il terzo comma dell’articolo 635 c.p.) inasprisce le pene per il delitto di danneggiamento in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico se il fatto è commesso con violenza alla persona o minaccia.
L’articolo 13 estende il c.d. Daspo urbano. Viene introdotta, inoltre, l’osservanza del divieto di accesso, disposto in caso di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nelle aree e nelle pertinenze dei trasporti, come ulteriore condizione al rispetto della quale può essere subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena. La disposizione estende infine l’ambito di applicazione dell’arresto in flagranza differita nel caso di lesioni a un agente di polizia, nonché al personale sanitario.
L’articolo 14 prevede che sia punito a titolo di illecito penale - in luogo dell’illecito amministrativo, attualmente previsto - il blocco stradale o ferroviario attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo. La pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite
L’articolo 15, comma 1, modifica gli articoli 146 e 147 c.p. rendendo facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell’esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore a un anno. Inoltre è previsto che l’esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti.
L’articolo 16 introduce modifiche all’articolo 600-octies c.p., relativo al reato di impiego di minori nell’accattonaggio. L’articolo 17 estende anche ai comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana l’autorizzazione ad assumere 100 vigili urbani per ciascun Comune.
L’articolo 18 dispone il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa (Cannabis sativa L.), anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, nonché di prodotti contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli olii da esse derivati. Con l’applicazione delle sanzioni in materia di stupefacenti. Resta esclusa solo la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge.
Nel CAPO III troviamo le misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, negli articoli che vanno dal 19 al 32.
L’articolo 19 modifica i delitti di “violenza o minaccia a un pubblico ufficiale” (articolo 336 c.p.) e di “resistenza a un pubblico ufficiale” (articolo 337 c.p.), viene introdotta una circostanza aggravante se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Inoltre, viene introdotta un’ulteriore circostanza aggravante all’articolo 339 c.p., qualora i delitti di “violenza o minaccia a un pubblico ufficiale” (articolo336 c.p.), di “resistenza a pubblico ufficiale” (articolo 337 c.p.) e di “violenza o minaccia a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti” (articolo 338), sono commessi al fine di impedire la realizzazione di infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici.
L’articolo 20 modifica l’articolo 583-quater c.p., introducendo la nuova fattispecie di reato di lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’adempimento delle funzioni.
L’articolo 21 al comma 1 consente alle Forze di polizia di utilizzare dispositivi di videosorveglianza indossabili. Il comma 2 rende possibile l’utilizzo della videosorveglianza nei luoghi e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale.
L’articolo 22 offre una copertura delle spese legali sostenute da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nonché dai vigili del fuoco, indagati o imputati nei procedimenti riguardanti fatti inerenti al servizio svolto. Il beneficio è riconosciuto a decorrere dal 2025 e non può superare complessivamente l’importo di 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento.
L’articolo 23 copre le spese legali del personale delle Forze armate, indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, nonché al coniuge, al convivente di fatto e ai figli superstiti del dipendente deceduto. Il beneficio è riconosciuto a decorrere dal 2025 e non può superare complessivamente l’importo di 10.000 euro per ciascuna fase del procedimento.
L’articolo 24 introduce modifiche all’articolo 639 c.p., relativo al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui, potenziando gli strumenti volti a salvaguardare i beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche.
L’articolo 25 inasprisce le sanzioni con particolare riguardo ai casi di inosservanza dell’obbligo di fermarsi intimato dal personale che svolge servizi di polizia stradale, nonché delle altre prescrizioni impartite dal personale medesimo.
L’articolo 26 introduce un’aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi, applicabile se il fatto è commesso all’interno di un istituto penitenziario o a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute; nonché, il delitto di rivolta all’interno di un istituto penitenziario.
L’articolo 27 con un nuovo reato reprime gli episodi di proteste violente da parte di gruppi di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattenimento per i migranti. Si prevede, inoltre, l’estensione della disciplina speciale relativa alla realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri, anche alle procedure per la localizzazione e per l’ampliamento e il ripristino dei centri esistenti.
L’articolo 28 autorizza gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza alcune tipologie di armi quando non sono in servizio.
L’articolo 29 estende l’applicabilità delle pene previste dagli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione per i capitani delle navi, italiane o straniere, che non obbediscano all’intimazione di fermo di unità del naviglio della Guardia di finanza o che commettano atti di resistenza contro di esse, al naviglio della Guardia di Finanza impiegato in attività istituzionali (comma 1). Prevede inoltre la reclusione fino a 2 anni per il comandante della nave straniera che non obbedisca all’ordine di una nave da guerra nazionale nei casi consentiti dalle norme internazionali di visita e ispezione delle carte e dei documenti di bordo e la reclusione da tre a dieci anni per il comandante o l’ufficiale della nave straniera per gli atti compiuti contro una nave da guerra nazionale (comma 2).
L’articolo 30 è finalizzato alla tutela delle Forze armate impegnate in missioni internazionali, e a tale scopo integra le disposizioni penali applicabili al personale partecipante e di supporto alle missioni, per prevedere la non punibilità dell’utilizzo di dispositivi e programmi informatici o altri mezzi idonei a commettere delitti contro l’inviolabilità del domicilio e dei segreti, ai sensi del Codice penale.
L’articolo 31 rende permanenti le disposizioni per il potenziamento dell’attività dei servizi di informazione per la sicurezza, in materia di: estensione delle condotte di reato scriminabili, che possono compiere gli operatori dei servizi di informazione per finalità istituzionali su autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, a ulteriori fattispecie concernenti reati associativi per finalità di terrorismo; attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza con funzioni di polizia di prevenzione a personale militare impiegato nella tutela delle strutture e del personale degli organismi di informazione per la sicurezza; tutela processuale in favore degli operatori degli organismi di informazione per la sicurezza, attraverso l’utilizzo di identità di copertura negli atti dei procedimenti penali e nelle deposizioni; possibilità di condurre colloqui con detenuti e internati, per finalità di acquisizione informativa per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. Inoltre, vengono introdotte nuove disposizioni, sempre riguardanti l’attività informativa, concernenti: la previsione di ulteriori condotte di reato per finalità informative, scriminabili, concernenti la direzione o l’organizzazione di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico e la detenzione di materiale con finalità di terrorismo (reato quest’ultimo introdotto dall’articolo 1 del provvedimento), la fabbricazione o detenzione di materie esplodenti; la possibilità di richiedere informazioni e analisi finanziarie alla Guardia di finanza e alla DIA per il contrasto al terrorismo internazionale.
L’articolo 32, modifica, in primo luogo, l’articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003) e prevede la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni per i casi nei quali le imprese autorizzate a vendere schede Sim non osservino gli obblighi di identificazione dei clienti. Viene previsto che al cliente, che sia cittadino di Paese fuori dall’Unione europea, sia richiesto il documento che attesti il regolare soggiorno in Italia, o del passaporto o documenti di viaggio equipollenti o documenti di riconoscimento che siano in corso di validità. Per il caso in cui il cliente lo abbia smarrito o gli sia stato sottratto, è necessario fornire copia della denuncia di smarrimento o furto.
Il CAPO IV si occupa delle vittime dell’usura. L’articolo 33 istituisce un albo di esperti che affianchino gli operatori economici vittime di usura ai fini del reinserimento nel circuito economico legale, stabilendo altresì le norme fondamentali che disciplinano compiti, incompatibilità e decadenza, durata dell’incarico e compenso dei suddetti esperti
Il CAPO V interviene sull’ordinamento penitenziario, articoli da 34 a 37.
L’articolo 34 ricomprende l’aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi e il delitto di rivolta all’interno di un istituto penitenziario nel catalogo dei reati per i quali la concessione di benefici penitenziari è subordinata alla mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva; istituisce un termine di 60 giorni entro cui l’amministrazione penitenziaria deve esprimersi nel merito sulle proposte di convenzione relative allo svolgimento di attività lavorative da parte di detenuti ricevute.
L’articolo 35 consente la concessione dei benefici previsti dalla legge n. 193 del 2000 a favore delle aziende pubbliche o private che impieghino detenuti anche per il lavoro svolto all’esterno degli istituti penitenziari.
L’articolo 36 estende la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all’esterno.
L’articolo 37 autorizza il Governo ad apportare modifiche al regolamento in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario, sulla base dei criteri esplicitamente indicati.
Il CAPO VI contiene le disposizioni finali. L’articolo 38 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che, salvo quanto previsto dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36, dall’attuazione del disegno di legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri. L’articolo 39 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.