Il furto nei negozi non è in abitazione se avviene durante l'orario di apertura
Le condotte furtive realizzate in un negozio od esercizio commerciale durante l'orario di apertura afferiscono al luogo aperto al pubblico e non invece a luogo destinato a privata dimora, non coinvolgendo in alcun modo la dimensione privata dell'offeso. In tali casi è esclusa la configurabilità del furto in abitazione previsto dall'articolo 624-bis del codice penale. Lo ha affermato la Corte d'appello di Trento nella sentenza 137/2015.
I fatti - La vicenda trae origine da un furto commesso all'interno di una “ferramenta”, dove due ladri si erano introdotti ed impossessati di alcuni articoli di rubinetteria ed attrezzi da lavoro per un totale complessivo di circa mille euro. Tratti a giudizio con rito abbreviato, l'accusa aveva chiesto la condanna per “furto in abitazione” previsto dall'articolo 624-bis del Cp, mentre il Gup aveva qualificato il fatto come furto semplice di cui all'articolo 624del Cp, ritenendo non riconducibile alla nozione di “privata dimora” l'esercizio commerciale durante l'orario di apertura in un luogo concretamente aperto al pubblico.
La prima tesi - Il Pm ricorre in appello lamentando l'erronea qualificazione giuridica del fatto, dovendosi seguire quell'orientamento giurisprudenziale che individua la privata dimora «anche nell'esercizio commerciale, o nel supermercato aperto al pubblico, trattandosi anch'essi di luoghi ove, da un lato, è possibile introdurre meccanismi di sbarramento per impedire il pubblico accesso e, dall'altro, vengono compiuti atti della vita privata, che non necessariamente devono ritenersi solo quelli di vita familiare ed intima, quali ad esempio l'acquisto di merci».
La seconda tesi - In appello però la Corte territoriale conferma la decisione di primo grado. I giudici danno atto dell'esistenza dell'indirizzo giurisprudenziale invocato dalla Procura, tuttavia, scelgono di aderire ad un diverso indirizzo, ritenuto più consono alla ratio della modifica legislativa che ha introdotto la fattispecie di furto in abitazione e al dato testuale della disposizione. Per il Collegio, infatti, la nozione di “privata dimora” «non può ricomprendere l'esercizio commerciale aperto al pubblico, sia per la ratio sottesa alla norma incriminatrice (che prevede la maggiore gravità della condotta di chi, per commettere il reato si introduce nei luoghi in cui la persona compie, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata) sia per la formulazione della stessa, che richiamando l'”introduzione” del reo, non pare attagliarsi all'esercizio commerciale durante l'orario di apertura e concretamente aperto al pubblico».
Corte d'Appello di Trento - Sezione penale - Sentenza 8 maggio 2015 n. 137