Il CommentoCivile

Il giudice competente nell’opposizione alla pretesa tributaria

La giurisprudenza si è più volte interrogata in ordine a <b>quale Giudice </b>debba adire il contribuente che intende <b>disconoscere la pretesa tributaria </b>vantata nei suoi confronti

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di Marzia Baldassarre*

La giurisprudenza si è più volte interrogata in ordine a quale Giudice debba adire il contribuente che intende disconoscere la pretesa tributaria vantata nei suoi confronti.

Il discrimine tra Giudice Tributario così come individuato dal D.Lgs n.546/1992, secondo il quale la materia tributaria è affidata alla competenza, in primo grado, delle Commissioni Provinciali, in secondo grado alle Commissioni Regionali e, successivamente, alla Corte di Cassazione e Giudice Ordinario è stato oggetto di alcune pronunce a sezioni Unite assai recenti emesse dal Supremo Collegio che hanno individuano i principi in base al quale il contribuente dovrà valutare a quale Giudice proporre la propria azione.

Così l’ordinanza n.7822/2020 della Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che in ordine all’individuazione del Giudice competente a trattare l’opposizione alla pretesa tributaria deve tenersi conto dei motivi di contestazione sollevati dal contribuente.

Se questi riguardano fatti verificatosi fino alla notificazione della cartella allora dovrà essere adita la Commissione Tributaria, mentre se si tratta di circostanze successive alla notificazione della cartella (ad esempio prescrizione del credito o pagamento estintivo dallo stesso effettuato in tempi successivi) la questione è devoluta al Giudice Ordinario.

Tale sentenza è stata menzionata come presupposto logico-giuridico in una pronuncia del Tribunale di Palermo n. 3787 del 28/07/2023 che, sulla base della stessa, ha accolto un ricorso presentato contro il Comune di Palermo avverso la riscossione di una tassa sui rifiuti urbani.

La Cassazione è però tornata sulla questione con altre pronunce ed in particolare quella a Sezioni Unite del 28/07/2021 n. 21642 e quella n. 20693 del 20/07/2021 .

La più recente è però l’Ordinanza sempre a Sezioni Unite n. 30666/2022 emessa in data 18/10/2022 che ha deciso, respingendolo, un ricorso proposto avverso una decisione della Corte di Appello di Palermo.

La controversia di cui si è occupata la Corte era stata promossa contro la richiesta di pagamento di una tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti urbani avanti il Giudice Ordinario o sul presupposto che l’oggetto della domanda era l’accertamento dell’insistenza del titolo esecutivo in quanto notificato a società cancellata.

In applicazione del registro delle imprese e i principi poc’anzi esposti la Corte ha dichiarato non accoglibile il ricorso proposto avverso la sentenza di secondo grado che aveva confermato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario a favore di quello tributario.

Ciò poiché il fatto dedotto riguardava una circostanza anteriore al formarsi della pretesa tributaria e un motivo avente incidenza sulla stessa venuto in essere dopo la notifica della cartella che riguardasse in modo specifico l’azione esecutiva.

Degno di rilievo è il fatto che nell’ambito della parte motivata dell’ora detta ordinanza si è trattata anche la questione dell’applicabilità del già più volte menzionato principio anche alla materia fallimentare.

La Corte ha, quindi, precisato che “per effetto della dichiarazione d’illegittimità costituzionale dell’art. 57, primo comma, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, tutte le controversie relative a fatti estintivi della pretesa tributaria che si collocano a valle della notifica della cartella di pagamento sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, ha affermato che nel caso in cui la cartella sia stata notificata e la pretesa tributaria sia divenuta definitiva, della prescrizione maturata successivamente è competente a giudicare il giudice ordinario , quale giudice dell’esecuzione, e quindi, ove la pretesa tributaria sia stata fatta valere in sede fallimentare , il giudice delegato nella fase di verificazione del passivo ed il tribunale fallimentare in quella di opposizione allo stato passivo o d’insinuazione tardiva .

Le suddette sentenze hanno quindi tracciato una strada che si può definire ormai certa e consolidata per acclarare quale sia il Giudice competente al quale il contribuente deve rivolgersi allorquando debba contestare una pretesa tributaria vantata nei suoi confronti.
Le pronunce in questione costituiscono pertanto un prezioso aiuto per il contribuente avendo di fatto risolto un aspetto che prima era del tutto incerto.

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*A cura dell’avv. Marzia Baldassarre, Studio Legale Baldassarre - Partner 24 ORE Avvocati