Penale

Il giudice non è tenuto ad aspettare l’avvocato in (breve) ritardo

Per la IV Sezione penale, sentenza n. 2779 depositata oggi, la prassi di attendere risponde al buon senso ma non è imposta da alcuna norma

di Francesco Machina Grifeo

Nessun obbligo per il giudice di attendere il difensore di fiducia che si presenti in ritardo all’udienza. La Corte di cassazione, sentenza n. 2779 depositata oggi, ha così respinto il ricorso di un uomo condannato per furto aggravato che aveva lamentato una lesione del diritto di difesa per avere la Corte d’appello nominato dopo pochi minuti un difensore d’ufficio e poi rapidamente chiuso il verbale.

L’avvocato ha sostenuto di aver tardato soltanto pochi minuti rispetto all’orario fissato delle 09.30, perché impegnato in altra aula, senonché il processo era iniziato alle 09.36 previa nomina di altro difensore, senza dargli possibilità di partecipare, con chiusura del verbale alle 10.02. A quel punto presentata una richiesta di riapertura al giudice, questi ha ritenuto di non potervi più procedere.

La IV Sezione penale, nel respingere la doglianza, richiama la motivazione della Corte d’Appello, ritenuta “logica ed adeguata”, in cui si dà conto che il Difensore di fiducia era in effetti arrivato in ritardo, spiegando che «la prassi di attendere il difensore di fiducia, anche per qualche tempo dopo che è decorso l’orario fissato per l’udienza, risponde alle regole di buon senso e rispetto del ceto forense ma non è imposto da alcuna norma processuale e dunque la sua violazione non determina alcuna nullità processuale».

Peraltro, argomenta la decisione, siccome risulta l’inizio dell’udienza alle ore 09.36 e la chiusura della stessa alle ore 10.02: “pare logico ritenersi che il Difensore si sia presentato in aula oltre la 10.02, altrimenti avrebbe fatto presente di essere arrivato”.

Infine, neppure è pertinente il precedente richiamato (n. 45190/2013), essendo relativo a una fattispecie in cui la Corte ha sì annullato l’ordinanza del Gip per violazione del diritto al contraddittorio ma in quel caso il difensore della parte offesa, tre quarti d’ora prima dell’inizio dell’udienza, aveva inviato un fax alla cancelleria con cui comunicava un breve ritardo non superiore a 40 minuti per un imprevisto. Nonostante ciò, il Gip aveva ritenuto di non attendere e aveva nominato un difensore di ufficio, pronunciando poi un’ordinanza di archiviazione. Infatti, conclude la Corte, “nel caso affrontato e risolto dalla richiamata sentenza il difensore aveva annunciato per iscritto un proprio temporaneo impedimento causativo di contenuto ritardo, sicché si tratta di situazioni differenti e non assimilabili”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©