Il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la propria prestazione in presenza di un pericolo per la salute e la sicurezza
Lavoro - Obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c. - Violazione da parte del datore - Rifiuto del prestatore di eseguire la prestazione - Legittimità - Sussiste.
In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087 c.c., è legittimo, a fronte dell’inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli ...