Penale

Il mancato rispetto degli orari di visita dei figli minori non costituisce reato

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di Andrea Alberto Moramarco

In caso di affidamento congiunto, l'elasticità o la flessibilità nel rispetto degli orari di visita dei figli minori da parte del genitore non convivente non costituisce elusione del provvedimento del giudice, ma solo violazione di regole di buona prassi, non penalmente sanzionabile ai sensi dell'articolo 388 c.p. Questo è quanto si desume dalla sentenza 641/2016 del Tribunale di Ascoli Piceno.

I fatti - All'origine della vicenda vi è un forte contrasto tra due genitori separati in ordine alla gestione degli orari di visita e del tempo che i due figli minori della ex coppia potevano trascorrere con il padre, che aveva l'affidamento condiviso dei bambini, i quali vivevano con la madre. Negli accordi di separazione era previsto che gli incontri tra il padre ed i figli dovessero avvenire in giorni prestabiliti, in considerazione dell'orario scolastico e delle esigenze dei minori, dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Nel giro di una settimana, però, in due occasioni il padre non aveva osservato gli orari indicati, facendo andare la ex moglie su tutte le furie. Nel primo caso, l'uomo aveva avvisato la madre che i figli sarebbero rimasti con lui per vedere una partita in televisione, rimanendo presso la sua abitazione oltre l'orario indicato negli accordi di separazione; nel secondo caso, il padre si era presentato all'uscita della scuola dei ragazzi alle 17:00 e li aveva portati con sé, anticipando l'orario di visita stabilito. Per tali infrazioni, l'uomo veniva tratto a giudizio con l'accusa di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice concernente l'affidamento dei figli.

La decisione - Il Tribunale analizza la questione e si sofferma sul bene giuridico tutelato dall'articolo 388 c.p.. Per il giudice, in virtù dell'interpretazione giurisprudenziale di tale disposizione, ciò che assume rilevanza penale non è qualsiasi comportamento positivo o negativo diretto ad ostacolare il provvedimento del giudice, bensì solo quello «diretto a frustrare o a impedire il risultato concreto cui tende il comando giudiziale». Non deve trattarsi, dunque, di mera inottemperanza o rifiuto di osservare il provvedimento, ma di un «inadempimento in mala fede del provvedimento dell'autorità giudiziaria». Nel caso di specie, pertanto, il reato non sussiste, in quanto i comportamenti dell'imputato non sono elusivi del provvedimento del giudice, ma costituiscono semmai una «mera violazione di “regole di buona prassi”, non penalmente sanzionabile».

Tribunale di Ascoli Piceno - Sezione penale - Sentenza 6 maggio 2016 n. 641

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