Il nesso causale tra omissione sanitaria e decesso va accertato con criterio probabilistico sul caso concreto
Non va esclusa la colpa se l'esito positivo dell'azione omessa non è provato col grado della certezza al di là di ogni ragionevole dubbio
Il nesso causale tra la condotta omissiva del medico e il decesso del paziente va accertato in sede civile sulla base della "preponderante evidenza" di quali sarebbero state le conseguenze se, al posto dell'omissione, il medico avesse posto in atto il comportamento di cui si lamenta la mancanza. Infatti, la sentenza n. 8114/2022 della Corte di cassazione civile fa rilevare che in materia di responsabilità sanitaria - ai fini del risarcimento del danno - l'omissione colposa non va accertata in base al parametro della certezza oltre ogni ragionevole dubbio, ma sulla base della preponderanza dell'evidenza che emerge nel caso concreto.
Tra probabilità e certezza statistica
Ciò vuol dire che il "legame" tra l'omisione e il fatto dannoso va verificato non in base al criterio statistico o "pascaliano", ma in base a quello probabilistico o "baconiano". La Cassazione detta un esplicito principio di diritto al giudice del rinvio. E afferma che in tema di responsabilità civile la verifica del nesso causale tra omissione ed evento dannoso va fatta dal giudice attraverso un esame controfattuale che ponga al posto dell'omissione il comportamento dovuto al fine di verificare le probabili conseguenze che sarebbero derivate dalla condotta omessa. E spiega come invece il dato statistico rilevato in base all'analisi delle frequenze di una classe di eventi non coglie nel segno per un corretto esame del giudice che deve essere il più aderente possibile al caso concreto. Le statistiche potrebbero rivelarsi inadeguate o addirittura inesistenti rispetto alle singole situazioni concrete sottoposte al giudizio sulla domanda di risarcimento del danno per colpa medica.
Il caso dell'eparina
La vicenda riguardava la mancata somministrazione in ospedale di eparina a una persona incidentata che era già previsto che rimanesse allettata a lungo. Mancanza che ha assunto piena rilevanza al verificarsi di una trombo-embolia dovuta alla stasi del paziente. Il presidio salva-vita costituito dall'eparina in caso di fratture ossee (in questo caso incolpevolmente non accertate dai sanitari) e comunque in caso di immobilizzazioni della persona rappresenta una prassi medica ancorata all'esperienza e che almeno fino al 70% dei casi evita la trombosi venosa profonda che determina il distacco del trombo nel circolo sanguigno. Non può però il dato statistico, che non raggiunge la certezza del 100%, da solo escludere la sussistenza del nesso causale tra la mancata somministrazione e la morte del paziente. Non si può cioè escludere tale nesso perché l'evento poteva comunque verificarsi nonostante l'assunzione del farmaco.