Responsabilità

Il notaio non è responsabile se l'Agenzia del territorio registra in ritardo l'atto

Lo precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 4860

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di Mauro De Filippis

La responsabilità professionale del notaio si arresta con l'invio dell'atto da trascriversi, iscriversi o annotare all'Agenzia del Territorio, non potendosi configurare, in ipotesi danno, alcuna condotta censurabile in capo al professionista per eventi successivi ad esso non imputabili. E in n tema di impugnazione, per la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono formule sacramentali.
E' quanto stabilito dall'ordinanza n. 4860 del 23 febbraio 2021 depositata dalla Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione, la quale in materia di refiribilità eziologica della condotta del professionista, richiama il principio di cui all'articolo 41 cod. pen. per cui la sopravvenienza della causa eccezionale da sola idonea a cagionare il danno è atta ad interrompere il nesso causale.

Il caso esaminato
La vicenda presa in esame dagli Ermellini concerne le pretese avanzate da un soggetto privato per i danni conseguiti alla mancata tempestiva trascrizione di un atto di vendita immobiliare.
Nella fattispecie l'atto di vendita immobiliare, sebbene pervenuto all'Agenzia del Territorio per la trascrizione il 11/04/2005 venne trascritto il 13/04/2005, dopo che sullo stesso immobile era stata iscritta ipoteca, in favore di istituto bancario, pervenuta in data 12/04/2005 e quindi prevalente.
L'acquirente citava dunque in giudizio sia il notaio che l'Ufficio del Territorio innanzi al Tribunale di Nola, per il ristoro dei danni patiti e la pronuncia di accoglimento della domanda in primo grado veniva poi sovvertita in sede di gravame.

Il nesso causale
L'acquirente ricorreva dunque in Cassazione adducendo con il primo motivo che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere interrotto, in favore del notaio, il nesso causale, da intendersi invece sussistente anche con riferimento alla condotta del professionista.
Detto motivo veniva però ritenuto inammissibile in quanto la Corte di Appello aveva applicato correttamente il criterio, di cui all'articolo 41 cod. pen. in quanto la trascrizione era stata eseguita tardivamente dall'Agenzia del Territorio in palese violazione del disposto di cui all'articolo 2678, comma 1, cod. civ. ("Il conservatore è obbligato a tenere un registro generale d'ordine in cui giornalmente deve annotare, secondo l'ordine di presentazione, ogni titolo che gli è rimesso perchè sia trascritto, iscritto o annotato"), in tema di ordine dell'effettuazione delle annotazione degli atti da trascrivere, iscrivere o annotare e dunque alcun pregiudizio ne era derivato sulla base della condotta del notaio.

La trasmissione a mezzo postale
Con motivazioni del medesimo tenore veniva rigettato anche il secondo motivo di censura secondo cui la corte d'appello non aveva considerato il fatto decisivo che il notaio aveva trasmesso la richiesta di trascrizione a mezzo del servizio postale. Invero per gli Ermellini, anche in questo caso, il motivo è inammissibile difettando il requisito della "decisività" del fatto, ciò anche alla luce della successione cronologica degli avvenimenti, posto che anche se con il mezzo postale, la richiesta di trascrizione dell'atto rogato dal notaio era pervenuta prima della richiesta di iscrizione di ipoteca da parte dell'istituto bancario. Non può dunque imputarsi alla condotta del notaio una tardività nella trasmissione.
Viene invece accolto il terzo motivo con cui si censura la violazione degli articoli 360, comma 1, n. 360, comma 1, n. 4, in relazione agli articoli 112, 343 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su domanda risarcitoria contro l'Agenzia del Territorio.
Invero il ricorrente deduce che il Tribunale di Nola, invece di condannare in solido i convenuti, ossia l'Agenzia del Territorio e il notaio, li aveva condannati per quote, in quanto la domanda riguardava entrambi i convenuti in solido, mentre la Corte di Appello aveva confermato la decisione di prime cure di condanna dell'Agenzia del Territorio nei limiti del 20%.
La Corte rileva come l'acquirente nella comparsa di risposta in grado di appello aveva con appello incidentale impugnato il detto capo della condanna, in quanto aveva espressamente chiesto la condanna "in solido" di entrambi (ossia del notaio e dell'Agenzia del Territorio), non escludendo detta affermazione la proposizione di domanda per intero contro colui che sarebbe stato ritenuto eventualmente responsabile in via esclusiva.
Gli Ermellini sul punto richiamano l'orientamento di legittimità (Cass. N. 21615 del 15.11.2004 Rv. 578041 – 01) secondo cui: «In tema di impugnazione, per la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice.»
Trattasi di principio conforme ad altra pronuncia della medesima Corte (Cass. Civ. n. 24456/2020) a detta del quale: "nel rito ordinario di cognizione, a differenza che nel rito del lavoro la proposizione dell'appello incidentale non necessità di particolari forme".
La sentenza è stata dunque cassata in relazione al terzo motivo di ricorso e la causa rinviata alla Corte d'Appello anche per le spese del giudizio di legittimità.

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