Comunitario e Internazionale

Il nuovo pacchetto antiriciclaggio UE “AML Package” e la normativa interna

A livello sovrannazionale la strada sembra ormai tracciata, ma a che punto siamo a livello nazionale?

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di Stefano Barelli*

Il 24 aprile 2024 il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva un pacchetto di leggi (c.d. “ AML Package ”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 19 giugno scorso, e che rafforza ed integra gli strumenti a disposizione dell’UE per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Nel dettaglio, l’AML package si compone in tre blocchi:

1) la VI direttiva antiriciclaggio (direttiva Ue 2024/1640 che entra in vigore ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea), che disciplina i meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (modifica la direttiva Ue 2019/1937 e ridefinisce la direttiva Ue 2015/849). Tale norma contiene disposizioni, da recepire nel diritto nazionale, sulla vigilanza e sulle Unità di Informazione finanziaria negli Stati membri, nonché sull’accesso delle autorità competenti a informazioni necessarie e affidabili, come ad esempio registri dei titolari effettivi e beni custoditi nelle zone franche. In via generale, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 10 luglio 2027 con alcune eccezioni come, ad esempio, le modifiche attinenti al registro dei titolari effettivi da recepire e rendere operative entro il 10 luglio 2026; all’accesso unico alle informazioni sui beni immobili da recepire e rendere operative entro il 10 luglio 2029.

2) dal regolamento “single rulebook (regolamento Ue 2024/1624), contenente norme direttamente applicabili in materia di due diligence sui clienti, trasparenza dei titolari effettivi e utilizzo di strumenti anonimi, come i cripto-asset, nonché su nuove entità, come le piattaforme di crowdfunding. Questo regolamento si applica a decorrere dal 10 luglio 2027, salvo per quanto riguarda gli agenti calcistici e le società calcistiche professionistiche, ai quali si applicherà a decorrere dal 10 luglio 2029.

3) dal regolamento Ue 2024/1620, che istituisce una nuova autorità dell’Unione europea (l’AMLA) con poteri di vigilanza e indagine per garantire la compliance in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al terrorismo che si applicherà a decorrere dal 1° luglio 2025. La nuova Autorità sarà istituita a Francoforte e avrà il compito di supervisionare direttamente le entità finanziarie più rischiose, di intervenire in caso di carenze nella vigilanza, di fungere da centro di smistamento per le autorità di vigilanza e di mediare le controversie tra di esse, nonché di controllare l’attuazione delle sanzioni finanziarie mirate.

Sono altresì previste ulteriori misure, tra le quali si citano il limite per il pagamento in contanti, con tetto massimo ad Euro 10.000, valido per tutta l’Unione Europea (ma i singoli paesi potranno imporre limiti inferiori. In Italia il limite è attualmente fissato ad Euro 5.000) e le disposizioni di vigilanza rafforzate previste per gli individui “s uper-ricchi ” (ovvero con patrimonio totale di almeno 50 milioni di euro).

Le nuove disposizioni contengono specifiche misure di “ dovere di diligenza ” (due diligence) e controlli rafforzati sull’identità dei clienti, secondo le quali i soggetti obbligati dovranno segnalare le attività sospette alle Unità di Informazione finanziaria e alle altre autorità competenti.

Il nuovo assetto normativo, una volta a regime, conferirà alle Unità di Informazione finanziaria maggiori poteri per analizzare e individuare casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, nonché per sospendere le transazioni sospette. Le persone con un interesse legittimo nonché le autorità competenti e gli organi di vigilanza, avranno accesso immediato, non filtrato, diretto e gratuito alle informazioni degli ultimi cinque anni sulla proprietà effettiva contenute nei registri nazionali e interconnesse a livello di UE.

Dunque, a livello sovrannazionale la strada è tracciata e l’AML package prenderà progressivamente vita, ma a che punto siamo a livello nazionale?

Come noto, il registro dei titolari effettivi nostrano ad oggi è sospeso, infatti, con le ordinanze pubblicate il 17 maggio scorso, il Consiglio di Stato ha accolto le richieste cautelari presentate da diverse associazioni fiduciarie contro le sentenze del TAR del Lazio del 9 aprile 2024, sospendendone l’esecutività, e ha fissato per la trattazione del merito dei ricorsi in appello le udienze pubbliche del 19 settembre 2024.

Nelle ordinanze si sottolinea come le questioni prospettate dalle parti risultino di particolare complessità ed esigano “l’approfondimento proprio della fase di merito, in specie in relazione alle tematiche di conformità della normativa interna al diritto unionale”. Inoltre, si legge nei documenti, in difetto di misura cautelare, i soggetti appellanti sarebbero onerati “del complesso di adempimenti previsti dalla normativa in questione e della rilevazione dei dati, attività che, all’esito della fase di merito, potrebbero risultare non legittimamente imposte”.

Pertanto, fino all’udienza fissata per il prossimo 19 settembre, sono sospesi gli articoli da 4 a 7 del decreto istitutivo del registro dei titolari effettivi (D. 11 marzo 2022 n. 55) che disciplinano: l’azione sanzionatoria; i controlli a campione sulle istanze ricevute; l’accreditamento dei soggetti obbligati all’adeguata verifica e la consultazione e l’accesso alle informazioni del registro da parte dei soggetti autorizzati o portatori di legittimo interesse. Operativamente, pare invece ancora possibile effettuare la comunicazione dei titolari effettivi e le variazioni circa la titolarità effettiva.

È bene precisare che l’impossibilità di consultazione del Registro non impedisce ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggio di poter adempiere correttamente agli obblighi di adeguata verifica della clientela. A tal riguardo si ricorda che, ai sensi dell’art. 21 co. 7 del DLgs. 231/2007, la consultazione del Registro dei titolari effettivi è configurata come strumento a supporto, e non sostitutivo, degli adempimenti di adeguata verifica e non esonera i soggetti obbligati dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate al rischio medesimo (rif. FAQ “Titolarità effettiva e registro dei titolari effettivi” n. 13 di MEF, Banca d’Italia e UIF e dalle Linee guida del CNDCEC).

Di conseguenza, l’impossibilità di consultare il Registro non configura un ostacolo all’adeguata verifica, dal momento che le modalità di individuazione del titolare effettivo declinate dall’art. 20 del DLgs. 231/2007 costituiscono strumenti ex lege sufficienti al corretto adempimento dell’obbligo.

Si ricorda inoltre che a partire dallo scorso 1° gennaio 2024, i soggetti destinatari dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (SOS), sono tenuti ad applicare gli indicatori di anomalia emanati dall’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) con il provvedimento del 12 dicembre 2023.

Il Provvedimento è volto a guidare i soggetti obbligati nell’individuazione degli elementi informativi essenziali per la configurazione e la rappresentazione dei sospetti in base a circostanze soggettive e oggettive che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione, unitamente alle valutazioni compiute. Al fine di agevolare i destinatari nell’individuazione delle operazioni sospette, vengono forniti 34 indicatori di anomalia ciascuno dei quali è articolato in sub-indici che costituiscono esemplificazioni dell’indicatore di riferimento. Le circostanze descritte negli indicatori e nei relativi sub-indici rilevano ai fini del sospetto se non sono giustificate da specifiche esigenze rappresentate dal soggetto cui è riferita l’operatività o da altri ragionevoli motivi.

Volendo analizzare come i soggetti obbligati si sono approcciati alla normativa in commento, sulla base degli ultimi dati disponibili, quelli del recente rapporto annuale dell’UIF, per l’anno 2023 le segnalazioni di operazioni sospette (SOS) sono state 150.418, registrando una lieve flessione in valore assoluto rispetto all’anno precedente ma un trend di complessità crescente. In ambito fiscale è stato significativo il flusso segnaletico connesso con le politiche di sostegno dell’economia e in particolare con il PNRR. Si segnala infine che la UIF ha avviato nel 2023 un progetto per un sistema di monitoraggio della qualità della collaborazione attiva, basato su indicatori riferiti al grado di partecipazione al sistema antiriciclaggio, alla qualità sostanziale, all’accuratezza formale della compilazione delle SOS e alla tempestività della collaborazione.

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*A cura di Stefano Barelli, partner Eptalex

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