Il padre non può negare il contributo straordinario per l'università privata perché informato a scelta fatta
Il rimborso va fondato sull'interesse del figlio ma può essere modulato in base alle condizioni economiche dei genitori
Le spese straordinarie di norma non rientrano nel soddisfacimento dei bisogni ordinari dei figli, che sono "coperti" dall'assegno di mantenimento. E tali possono essere considerate le spese per gli studi universitari dei figli maggiorenni privi di un reddito proprio. Di regola esse sono suddivise pro quota tra i due genitori. Ma restano valutabili dal giudice le condizioni economiche di entrambi i genitori al fine di modulare diversamente la rispettiva contribuzione. Centrale però nella valutazione della rimborsabilità delle spese straordinarie non preventivamente concordate è quello dell'interesse del figlio a operare la scelta che ha determinato la spesa straordinaria. Nel caso risolto dalla Corte di cassazione - con la sentenza n. 23903/2023 - la definizione di strordinarietà della scelta di un percorso di studi costoso presso una rinomata università è aspetto ormai coperto da giudicato.
Per la Corte di legittimità il giudice in caso di iscrizione a un'università privata molto costosa sostenuta dal genitore collocatario della prole può decidere di modulare il rimborso da parte dell'altro genitore in base alle condizioni economiche di ciascuno degli ex coniugi e al concreto interesse e alla reale attitudine del figlio a seguire il dato percorso formativo. Il parametro - in caso di disaccordo - non può essere automaticamente quello che limita il rimborso al costo delle università pubbliche.
Per la Cassazioe il giudice di merito, non deve eslcudere la contribuzione straordinaria del genitore non collocatario sulla sola base del fatto che non sia stato preventivamente informato, cioè sulla mancanza di accordo preventivo. In tale circostanza può, invece quantificare la quota di spettanza del genitore, che non ha sostenuto le spese straordinarie ritenute eccessive, in base alla verifica della loro rispondenza allo specifico interesse del figlio a una data finalità perseguita, quale può essere la formazione uiniversitaria privata. E valutare quindi l'entità del contributo all'utilità della scelta operata e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori. Da ciò e dalle ragioni esposte da entrambi i genitori può emergere la ripartizione più opportuna che anche si discosti dal criterio della metà. Conclude la Cassazione escludendo che la nascita di un figlio da una nuova relazione possa costituire la base per esonerare il genitore dalla partecipazione alle spese straordinarie per la prole preesistente. Anche se non si tratta di elemento neutro totalmente privo di conseguenze al fine di riconoscere una riduzione del contributo.
Sul caso specifico delle spese per l'università privata, la Cassazione conclude affermando che la determinazione della specifica contribuzione economica di ciascun genitore vada globalmente dedotta considerando i costi dell'università pubblica corrispondente, la possibilità per l'uno o per l'altro di godere di sgravi o detrazioni fiscali o di altri benefici. Fermo restando il concreto interesse del figlio a quel dato corso di studi superiori.