Civile

Il pegno non possessorio: la nuova forma di garanzia per i crediti commerciali e le quote di s.r.l.

L’elemento maggiormente caratterizzante è dato dal fatto che il debitore non è spossessato del bene e mantiene il possesso e la disponibilità di ciò che ha dato in pegno

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di Giovannella Condò*

L’ articolo 1 del D.L. 59/2016 convertito dalla L. 119/2016 ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del pegno non possessorio, un nuovo diritto reale di garanzia per i crediti commerciali, che ha ad oggetto beni mobili, materiali o immateriali, che riguardano l’esercizio dell’impresa.

La peculiarità principale di questo diritto reale è quella di non spossessare il debitore del bene dato in pegno. Questo meccanismo ha lo scopo di favorire l’accesso al credito delle imprese, che possono offrire in garanzia anche beni necessari alla produzione senza privarsene.

Data la finalità dell’istituto è interessante comprendere se anche le quote di s.r.l. possano formarvi oggetto.

Le caratteristiche e la disciplina del pegno non possessorio

L’elemento maggiormente caratterizzante il pegno non possessorio, rispetto alle altre tipologie di pegno, è dato dal fatto che il debitore non è spossessato del bene e mantiene il possesso e la disponibilità di ciò che ha dato in pegno.

L’imprenditore può dunque continuare ad utilizzare il bene costituito in garanzia, a trasformarlo all’interno di processi produttivi, o ad alienarlo.

Secondo il principio della c.d. retroattività automatica, infatti, se le parti non pattuiscono diversamente, in caso di disposizione, alienazione o trasformazione del bene oggetto di garanzia, il pegno si trasferisce automaticamente sul corrispettivo ottenuto a seguito della cessione del bene, o su altro bene acquistato con tale corrispettivo, oppure sul prodotto che risulta dalla trasformazione, senza che questo implichi la costituzione di una nuova garanzia. In questo modo il bene oggetto di pegno non possessorio può essere alienato libero dal gravame.

Sono inoltre previste per il pegno non possessorio forme di escussione della garanzia semplificate, che possono essere classificate come una sorta di autotutela rafforzata.

Permangono invece, come per le altre tipologie di pegno, l’accessorietà della garanzia e l’immediatezza della soddisfazione del credito.

Per quanto riguarda la forma, il D.M. 114/2021 chiarisce che il pegno non possessorio può essere costituito mediante atto pubblico, scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, oppure con contratto sottoscritto digitalmente.

Dall’atto costitutivo del pegno non possessorio, oltre all’indicazione del debitore e del creditore, o del terzo datore di pegno, se presente, deve risultare:

  • la descrizione dettagliata del bene concesso in garanzia;
  • la descrizione del credito garantito;
  • l’indicazione dell’importo massimo garantito.

Il pegno non possessorio ai fini dell’opponibilità ai terzi, e per la produzione degli effetti tipici, deve essere iscritto nel registro informatizzato dei pegni non possessori tenuto presso l’Agenzia delle Entrate e recentemente entrato in funzione.

La durata dell’iscrizione è di dieci anni, rinnovabile mediante la presentazione di una nuova domanda prima della scadenza.

Quanto alla natura giuridica, si evidenzia che il pegno non possessorio rientra tra i diritti reali di garanzia, e dunque, per quanto non previsto dal D.L. 59/2016, si applicano le norme dettate dal codice civile per il pegno, se compatibili.

In ultimo è importante sottolineare che possono formare oggetto di pegno non possessorio tutte le attività aziendali, anche immateriali che siano costituite da:

  • Beni mobili; o
  • Crediti.

Non è dunque possibile iscrivere il pegno non possessorio su beni mobili registrati.

Il pegno non possessorio e la compatibilità con le quote di s.r.l.

Nonostante la mancanza di unanimità in merito alla natura giuridica delle quote di s.r.l., in questa sede possiamo indicare che la compatibilità di queste con l’istituto del pegno non possessorio è ammessa da coloro che ritengono che le stesse non rientrino nella categoria dei beni mobili registrati.

Non vi sono poi dubbi in merito all’inclusione delle quote di s.r.l. tra i beni di impresa, quando inserite nell’inventario e facenti parte dell’attivo.

È importante chiarire poi che, anche se con il pegno non possessorio il proprietario del bene oggetto di garanzia non viene spossessato, in assenza di una deroga espressa dall’articolo 2471 c.c., sembra che i diritti patrimoniali ed amministrativi non possano rimanere in capo al titolare del bene dato in pegno, salvo che le parti non pattuiscano diversamente; in questo senso, è dunque consigliabile regolare i rapporti nel contratto costitutivo di pegno non possessorio sulla quota di s.r.l.

Per quanto riguarda la pubblicità da effettuarsi anche nel Registro delle Imprese, si fa riferimento al c.d. “ doppio binario ”, che ritiene la doppia pubblicità non solo compatibile, ma ance necessaria ai fini dell’opponibilità ai terzi che acquistano diritti sulla quota oggetto di gravame, la quale si realizza solo in seguito all’iscrizione del contratto con cui si costituisce il pegno non possessorio nel Registro delle Imprese. Pertanto il pegno non possessorio sulla quota di s.r.l. costituito con atto pubblico o scrittura privata autenticata comporta l’obbligo per il notaio di effettuare il deposito nel Registro delle Imprese ex art. 2470 c.c.

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*A cura dell’Avv. Notaio Giovannella Condò, co-founder Milano Notai

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